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Rivelazione di segreti d’ufficio e diritto di accesso agli atti: Cassazione Penale, Sez. VI, 20.02.2026 n. 6873

 

1. La questione e la vicenda processuale

Con la Sentenza n. 6873 del 2026 la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato i confini applicativi dell’art. 326 c.p. (rubricato “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”) nel rapporto tra segreto d’ufficio e accesso ai documenti amministrativi.

La questione riguardava la possibilità di configurare il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio nell’ipotesi in cui un atto fosse stato comunicato con modalità informali a un soggetto che fosse, tuttavia, titolare del diritto di conoscerlo.

In particolare, la vicenda traeva origine da un procedimento penale a carico del Sindaco di un Comune, condannato in appello per il delitto di cui all’art. 326 c.p. e per la contravvenzione urbanistica prevista dall’art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001. 

La contestazione di cui all’art. 326 c.p. scaturiva dalla comunicazione, da parte del Sindaco, del contenuto di un verbale di sopralluogo effettuato dalla polizia locale e forestale presso un cantiere. In particolare, il verbale sarebbe stato mostrato all’architetto di fiducia dei proprietari dell’immobile senza che fosse stata previamente attivata la formale procedura di accesso agli atti. 

La Corte d’Appello aveva escluso che la condotta del Sindaco avesse comportato una violazione del segreto istruttorio, evidenziando che il verbale di sopralluogo non era stato inoltrato all’autorità giudiziaria. Tuttavia, aveva comunque ritenuto integrato l’art. 326 c.p., valorizzando la circostanza che il Sindaco avesse mostrato direttamente il documento al tecnico secondo modalità informali ed al di fuori del procedimento di accesso disciplinato dagli artt. 22 e s.s. L. 241/1990. 

Nel giudizio di legittimità la prospettiva cambia. La Cassazione annulla senza rinvio la condanna per il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio perché il fatto non sussiste, e ridetermina la pena per la contravvenzione edilizia residua. 

2. Il quadro normativo

L’art. 326, comma 1, c.p. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, rivela notizie d’ufficio destinate a rimanere segrete, ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, la conoscenza. 

Tale reato si colloca nell’ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutela il buon andamento e l’imparzialità della P.A. attraverso la salvaguardia delle informazioni acquisite nell’esercizio delle funzioni pubbliche.  

La condotta può consistere tanto nella comunicazione diretta di notizie riservate a soggetti non legittimati a conoscerle, quanto in forme indirette di divulgazione o agevolazione della loro conoscenza. Il secondo comma dell’art. 326 c.p. prevede, inoltre, la punibilità dell’agevolazione anche quando questa sia soltanto colposa.

La Corte di Cassazione, nell’esaminare la configurabilità del reato di rivelazione del segreto d’ufficio di cui all’art. 326 c.p., si sofferma preliminarmente sulla natura del verbale di sopralluogo mostrato dal Sindaco al tecnico incaricato dai proprietari dell’immobile.

In particolare, la Suprema Corte esclude che tale documento fosse coperto da segreto istruttorio, non trattandosi di un atto di indagine compiuto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 329 c.p.p., né risultando altrimenti vietata la sua comunicazione ai privati interessati.

Infatti, il verbale di sopralluogo è un atto di che rientra nell’ordinaria attività di vigilanza sulle opere edilizie, non necessariamente finalizzato all’accertamento di sanzioni amministrative o penali.

La Corte evidenzia, inoltre, come la disciplina dell’attività di vigilanza edilizia non preveda, di per sé, specifiche limitazioni alla divulgazione dei verbali di sopralluogo.

Il riferimento normativo valorizzato dalla Corte è l’art. 15 del D.P.R. n. 3/1957, nel testo modificato dalla Legge n. 241/1990, secondo cui il pubblico agente “non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento”.

Sulla base di tale disposizione, quindi, il segreto sussiste solo a condizione che l’atto non sia suscettibile di conoscenza secondo la normativa in tema di diritto di accesso, dettata dalla L. n. 241/1990 che, all’art. 24, individua espressamente quali sono gli atti sottratti alla conoscibilità e, quindi, da ritenersi coperti da segreto d’ufficio.

La disciplina in tema di accesso agli atti amministrativi si fonda su un principio di massima trasparenza. In particolare, l’art. 22 L. 241/1990 statuisce che il diritto di accesso è garantito ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dell’atto, mentre l’art. 24 indica le categorie di atti sottratti all’accesso. 

Il comma 7 dell’art. 24 stabilisce poi che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici“.

In materia di disciplina degli enti locali, l’art. 10 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali – TUEL), stabilisce la regola generale della pubblicità degli atti comunali e provinciali, salvo specifiche eccezioni. 

Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione osserva che il verbale di sopralluogo, oltre a non costituire un atto di indagine coperto da segreto istruttorio, non rientra neppure tra gli atti sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della L n. 241/1990, né è soggetto ad altre specifiche limitazioni alla conoscibilità.

Al contrario, i proprietari dell’immobile, per il tramite del tecnico di fiducia incaricato, erano titolari di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli esiti degli accertamenti relativi alle opere edilizie di loro proprietà, anche ai fini della tutela dei propri interessi giuridici.

Ne derivava, pertanto, la legittima conoscibilità del verbale da parte del destinatario della comunicazione, circostanza decisiva per escludere la sussistenza del segreto d’ufficio penalmente rilevante.

Rimaneva, tuttavia, da stabilire se l’inosservanza delle modalità procedimentali previste per l’esercizio del diritto di accesso potesse assumere autonoma rilevanza ai fini dell’art. 326 c.p. È proprio su tale distinzione, tra titolarità del diritto alla conoscenza e modalità del suo esercizio, che si concentra il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte.

3. Titolarità dell’accesso

Il fulcro della decisione consiste nell’affermazione del principio secondo cui il reato di rivelazione di segreto d’ufficio non può ritenersi configurabile quando l’atto oggetto di comunicazione sia conoscibile dal destinatario, in quanto titolare del diritto di accesso.

Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990, l’accesso documentale presuppone, in capo all’interessato, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. 

L’individuazione dei soggetti legittimati ad accedere agli atti assume, pertanto, rilievo anche ai fini dell’applicazione dell’art. 326 c.p..

Sul punto, la Corte, quindi, distingue due ipotesi:

– da un lato, distingue gli atti che, pur non essendo coperti da segreto e risultando astrattamente conoscibili, non sono accessibili a qualunque privato ma soltanto ai soggetti titolari di un interesse qualificato e differenziato rispetto alla collettività; in tale ipotesi, qualora l’atto venga comunicato a un soggetto privo del diritto di accesso, la rivelazione può integrare il reato di cui all’art. 326 c.p. poiché viene violata la regola che impone il divieto di divulgazione degli atti nei confronti di soggetti non legittimati a conoscerli;

– dall’altro lato, la Corte distingue l’ipotesi in cui l’atto venga comunicato a un soggetto effettivamente titolare del diritto di accesso; in questo caso, la comunicazione non integra il reato di rivelazione di segreti d’ufficio poiché il destinatario è legittimato a conoscere il contenuto dell’atto.

Con riferimento a quest’ultima ipotesi, occorre osservare che la Corte chiarisce che eventuali irregolarità nelle modalità di esercizio del diritto di accesso, quali il mancato rispetto delle prescrizioni procedimentali previste dall’art. 25 L. n. 241/1990, non comportano, di per sé, l’integrazione del reato di cui all’art. 326 c.p., assumendo rilievo esclusivamente sul piano amministrativo.

Pertanto, qualora risulti accertato che il privato al quale l’atto è stato comunicato fosse effettivamente titolare del diritto di accesso, viene meno il presupposto della violazione del segreto. 

A tale fine, non assume rilievo il mancato rispetto delle modalità procedimentali previste per l’esercizio del diritto di accesso, poiché tali modalità non incidono sulla segretezza dell’atto. 

4. L’esito del giudizio e le conclusioni

La Cassazione, pertanto, ha stabilito che non integra il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio, di cui all’art. 326 c.p., la trasmissione di un atto a un soggetto privato legittimato a conoscerne il contenuto, anche qualora tale divulgazione avvenga senza l’osservanza delle prescrizioni procedimentali che disciplinano il diritto di accesso. 

Tali prescrizioni, infatti, non incidono sulla natura segreta dell’atto ma regolano esclusivamente le modalità attraverso le quali il documento viene portato a conoscenza dell’interessato.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha annullato senza rinvio la Sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 326 c.p., perché il fatto non sussiste, procedendo alla rideterminazione della pena per la residua contravvenzione urbanistica a seguito dell’esclusione del reato precedentemente ritenuto più grave.

La pronuncia conferma, dunque, una lettura sostanziale della fattispecie di cui all’art. 326 c.p., che attribuisce rilievo decisivo all’effettiva titolarità del diritto di accesso piuttosto che al mero rispetto delle formalità previste per il suo esercizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

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