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PROCESSO CIVILE: LA “RIFORMA CARTABIA” D. LGS. n. 149/2022
Le principali novità in materia di giudizio ordinario di primo grado.

 

Il D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, attuativo della Delega conferita al legislatore con la L. n. 206/2021 (c.d. “riforma Cartabia” per l’efficienza del processo civile) ha introdotto disposizioni volte a snellimento, semplificazione e razionalizzazione del processo civile.

Inoltre, la Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) ha anticipato l’entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma al 28 febbraio 2023 in luogo dell’originario 30 giugno 2023[1].

Di seguito le principali novità in tema di procedimento ordinario di cognizione di primo grado.

  1. La competenza del Giudice di Pace

Con la riforma aumenta la competenza del Giudice di Pace.

Infatti, ai sensi del nuovo art. 7 c.p.c., la competenza di tale Giudice è aumentata di valore: da Euro 5.000,00 ad Euro 10.000,00 per le cause relative a beni mobili, e da Euro 20.000,00 ad Euro 25.000,00 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.

  1. La fase introduttiva del giudizio.

La fase introduttiva del giudizio di primo grado e le attività riservate alle parti sono state profondamente investite dalla riforma.

Infatti, è stato modificato il contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta in base al principio di chiarezza e sinteticità degli atti ed al fine di addivenire alla prima udienza con la piena definizione del thema decidendum e del thema probandum.

Nello specifico, il termine per la costituzione in giudizio del convenuto, ai sensi del nuovo art. 167 c.p.c., è posto a 70 giorni prima dell’udienza di prima comparizione (in luogo degli originari 20 giorni ai sensi dell’art. 163 c.p.c.), che deve essere indicata dall’attore a distanza di almeno 120 giorni liberi dalla notificazione dell’atto di citazione (in luogo degli originari 90 giorni ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c.).

È stata eliminata la possibilità di abbreviazione dei termini, non essendo compatibile con la previsione degli adempimenti prescritti dal nuovo art. 171 ter c.p.c., il quale disciplina le Memorie integrative che hanno giustificato il predetto slittamento dei termini processuali.

In particolare:

“Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

  • almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
  • almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
  • almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”.

In definitiva, il legislatore, in ottica deflattiva e di snellimento del contenzioso, ha previsto una sorta di anticipazione, rispetto alla celebrazione dell’udienza di prima comparizione e trattazione, di alcune attività cheper i giudizi instaurati prima del 28.02.2023 sono esercitabili solo nel corso dell’udienza ex art. 183 c.p.c..

Alla predetta udienza il Giudice provvede sulle istanze istruttorie e fissa con ordinanza il calendario del processo, disponendo per ogni udienza successiva gli incombenti che verranno espletati.

  1. Gli adempimenti dei Giudice.

La riforma pone a carico del Giudice l’adempimento delle Verifiche preliminari previste dal nuovo art. 171 bisc.p.c..

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la costituzione del convenuto (che come detto deve avvenire, ai sensi del riformato art. 166 c.p.c., entro 70 giorni prima dell’udienza di comparizione e trattazione), il Giudice deve procedere all’effettuazione delle verifiche d’ufficio funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio (in generale: verifica delle condizioni di procedibilità della domanda  e proposizione di tutte le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione).

Quindi: “Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter”.

  1. L’iter giudiziale.

Nel complesso, la riforma semplifica l’iter giudiziale.

Infatti, i nuovi artt. 183 ter e 183 quater c.p.c. disciplinano i provvedimenti semplificati di accoglimento o di rigetto che possono essere assunti nelle controversie di competenza del Tribunale nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

  • la causa verte su diritti disponibili;
  • i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate (in tal caso: ordinanza di accoglimento);
  • la domanda è manifestamente infondata, ovvero è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c.), o se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.) (in tal caso: ordinanza di rigetto).

I predetti provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, sono reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., non sono idonei ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., né la statuizione in essi contenuta è invocabile in altri processi.

Inoltre, la riforma ha soppresso l’udienza per il giuramento del CTU, e l’udienza di precisazione delle conclusioni è sostituita da adempimenti ad opera delle parti che devono compiersi prima della rimessione della causa al Collegio.

In particolare, ai sensi del novellato art. 189 c.p.c.:

“Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

  • un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma;
  • un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  • un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione”.

  1. Il procedimento semplificato di cognizione.

La riforma “Cartabia” introduce al Libro II, Titolo I, del Codice di procedura civile, il Capo III quater dedicato al “procedimento semplificato di cognizione”, che sostituisce il rito sommario introdotto dalla Legge n. 69/2009 e disciplinato agli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quaterc.p.c..

Tale rito può trovare applicazione “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa” (ex art. 281 decies), nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica (anche in assenza dei predetti requisiti), ovvero ad opera del Giudice “valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti” (ex art. 183 bis c.p.c.).

In pratica, il nuovo rito elimina la “sommarietà processuale” che caratterizzava il rito sommario di cognizione[2], prevedendo unicamente termini a difesa ridotti[3].

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]Art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposi-zioni anteriormente vigenti”.
[2]Ai sensi dell’art. 702 ter, comma 5, c.p.c., infatti, “il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande”.
[3]Art. 281 undecies, Forma della domanda e costituzione delle parti: “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unita-mente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.
Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rile-vabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma”.
Art. 281 duodecies, Procedimento: “Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la do-manda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.
Entro la stessa udienza l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell’articolo 281-undecies.
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice am-mette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione”.
Art. 281 terdecies, Decisione: “Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell’articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell’articolo 275-bis.
La sentenza è impugnabile nei modi ordinari”

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