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MEDICINA DI LABORATORIO, PUNTI PRELIEVO E LIBERTÀ DI STABILIMENTO: IL TAR PIEMONTE ESCLUDE UN REQUISITO TERRITORIALE NON PREVISTO DALLA LEGGE. Sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, 12 ottobre 2026, n. 1945.

 

La disciplina regionale non richiede che il laboratorio di riferimento di un punto prelievi sia ubicato nella medesima Regione. Il diniego fondato su tale presupposto contrasta con la normativa applicabile e introduce una restrizione alla libertà di stabilimento non adeguatamente giustificata.

La questione sottoposta al TAR

Con la Sentenza 12 ottobre 2026, n. 1945,  in un giudizio seguito dallo Studio Legale Dal Piaz, la Sezione II del TAR Piemonte si è pronunciata sulla legittimità del diniego opposto dalla Regione Piemonte all’apertura di un punto prelievi nel territorio regionale, destinato a fare capo a un laboratorio di analisi situato in Lombardia.

La controversia trae origine dall’istanza presentata da una Società già titolare di un laboratorio privato autorizzato e accreditato dalla Regione Lombardia, con sede a Castenedolo, in Provincia di Brescia. La Società aveva individuato in un Centro Medico, sito a Novara, una struttura idonea all’attivazione di un punto prelievi per la raccolta di campioni biologici da trasmettere al laboratorio di riferimento.

Con nota del 7 agosto 2025 la Regione Piemonte aveva negato l’autorizzazione. Secondo l’Amministrazione, la disciplina regionale consentiva di autorizzare ulteriori punti prelievi soltanto in relazione a laboratori di analisi presenti sul territorio piemontese, trattandosi di strutture decentrate del laboratorio principale. La Regione aveva inoltre richiamato esigenze di competenza territoriale, con particolare riguardo alle funzioni di vigilanza delle commissioni istituite presso le Aziende Sanitarie Locali.

La Società aveva impugnato il provvedimento deducendo, tra gli altri profili, la violazione della normativa regionale e dei principi di libertà d’impresa e di stabilimento, nonché dei canoni di proporzionalità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Il TAR ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, e ha annullato il diniego.

Il quadro normativo: la disciplina regionale dei punti prelievi

Il Collegio ricostruisce anzitutto la normativa nazionale e regionale applicabile.

L’art. 25, comma 13, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 prevede che i presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio rispondano a requisiti uniformi, relativi alla struttura, alla dotazione strumentale ed alla qualificazione funzionale del personale. Il D.P.C.M. del 10 febbraio 1984 ha approvato gli indirizzi per la regolamentazione regionale di tali requisiti.

Sul piano regionale rileva la Legge piemontese 5 novembre 1987 n. 55, il cui art. 3 assoggetta ad autorizzazione, tra le altre fattispecie, l’istituzione di punti per i prelievi e per la consegna dei referti. Il successivo art. 5 stabilisce che, oltre al punto prelievo ubicato presso la sede di esecuzione delle analisi, possono essere autorizzati ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili, “ovunque ubicati nel territorio della Regione”.

Gli artt. 13 e 14 della Legge in esame disciplinano, rispettivamente, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e la decisione sull’istanza, da assumere previo parere del Comitato di gestione dell’ASL territorialmente competente.

Il problema interpretativo consisteva nello stabilire se tale disciplina imponesse anche che il laboratorio di analisi cui il punto prelievi è collegato avesse sede nel territorio della Regione.

L’assenza del requisito di localizzazione del laboratorio principale

Il passaggio centrale della motivazione riguarda il contenuto dell’art. 5 della Legge Regionale n. 55 del 1987.

Il TAR rileva che la disposizione consente ai titolari di laboratori di analisi di ottenere l’autorizzazione all’apertura di ulteriori punti prelievi “ovunque ubicati nel territorio della Regione”, senza subordinare tale possibilità alla localizzazione del laboratorio di riferimento nella medesima Regione.

La normativa regionale, osserva il Collegio, “non richiede neppure implicitamente” la presenza di un laboratorio di analisi già autorizzato sul territorio piemontese quale requisito per l’apertura di un nuovo punto prelievi destinato alla raccolta di campioni biologici da inviare ad un laboratorio situato altrove.

Né la normativa statale né quella regionale vietano, secondo la Sentenza, che il centro prelievi e di consegna dei referti sia ubicato in una Regione diversa da quella che ha autorizzato il laboratorio principale e ne esercita le funzioni di vigilanza.

Il TAR distingue, quindi, la localizzazione del punto prelievi dalla localizzazione del laboratorio al quale esso afferisce. La prima deve ricadere nel territorio regionale, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale del Piemonte, la seconda non è assoggettata dalla medesima disposizione a un requisito di contestualità territoriale.

Il diniego viene pertanto censurato nella parte in cui presuppone una condizione ulteriore rispetto a quelle contemplate dalla disciplina applicabile.

La ripartizione delle funzioni di vigilanza tra le ASL

La Regione aveva sostenuto che l’autorizzazione non potesse essere rilasciata perché il punto prelievi costituisce una struttura decentrata del laboratorio e la diversità territoriale avrebbe posto problemi di competenza e di controllo, ma il TAR non ritiene tale argomento sufficiente a giustificare il diniego.

La natura decentrata del punto prelievi non impedisce che la struttura periferica ricada nella competenza amministrativa di un’ASL diversa da quella competente per il laboratorio principale.

Nel caso esaminato, il Collegio distingue le funzioni di vigilanza sul laboratorio di Castenedolo, esercitabili dall’ASL di Brescia, da quelle relative al punto prelievi di Novara, riconducibili all’ASL territorialmente competente per tale struttura.

La Sentenza osserva, inoltre, che una simile ripartizione delle funzioni di controllo si verifica anche quando il punto prelievi e il laboratorio principale, pur situati nella medesima Regione, ricadono nei territori di ASL differenti.

Il provvedimento impugnato, secondo il TAR, non chiarisce in che modo l’apertura della struttura di Novara avrebbe impedito o compromesso l’esercizio della vigilanza sanitaria.

Il Collegio esamina anche il profilo della distanza geografica tra le due strutture, pari a circa 150 chilometri. Richiama, al riguardo, l’evoluzione tecnologica e organizzativa del settore della medicina di laboratorio e la possibilità di trasportare i campioni biologici mediante sistemi idonei a garantirne la sicurezza, la tracciabilità e l’integrità.

In assenza di circostanze o impedimenti particolari, la distanza non è dunque ritenuta sufficiente a escludere la compatibilità del modello organizzativo prospettato dalla ricorrente.

La libertà di stabilimento ed il principio di proporzionalità

Il secondo profilo centrale della decisione riguarda la compatibilità dell’interpretazione regionale con il diritto dell’Unione europea.

Il TAR ritiene necessario interpretare la disciplina piemontese in conformità ai principi del Trattato, con particolare riguardo alla libertà di stabilimento.

Richiama, a questo proposito, l’art. 49 TFUE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, menzionando le Sentenze 29 novembre 2011, causa C-371/10, National Grid Indus, e Grande Sezione, 25 ottobre 2017, causa C-106/16, Polbud.

Secondo il principio richiamato dal Collegio, costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento i provvedimenti che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà. Le restrizioni possono essere ammesse soltanto se giustificate da motivi imperativi di interesse generale, purché siano idonee a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto necessario per raggiungerlo.

Applicando tale criterio alla controversia, il TAR rileva che l’interpretazione sostenuta dalla Regione avrebbe imposto agli operatori stabiliti fuori dal Piemonte oneri organizzativi ed economici più gravosi rispetto a quelli richiesti agli operatori già presenti sul territorio regionale.

In particolare, l’apertura del punto prelievi sarebbe immotivatamente subordinata alla necessità di dotarsi di un laboratorio principale in Piemonte, anche in presenza di un laboratorio già autorizzato in un’altra Regione.

Il Collegio ritiene che tale limitazione non risulti giustificata da ragioni oggettive e da un interesse pubblico prevalente. Il diniego, infatti, non contiene una motivazione idonea a spiegare perché la localizzazione del laboratorio principale in Piemonte sarebbe necessaria a garantire il perseguimento delle finalità pubbliche rilevanti.

La restrizione non supera, pertanto, il vaglio di giustificazione e di proporzionalità richiamato dalla giurisprudenza europea.

Il TAR conclude che l’interpretazione della Legge Regionale deve essere conforme ai principi dell’Unione in materia di libertà di stabilimento, escludendo la lettura che impone un requisito territoriale non previsto dalla disposizione e che determina un ostacolo sproporzionato e ingiustificato all’esercizio dell’attività economica.

L’esito del giudizio

In conclusione, il TAR Piemonte ha accolto il ricorso della Società patrocinata dallo Studio, annullando il provvedimento di diniego del 7 agosto 2025 e disponendo il riesame dell’istanza secondo la procedura ordinaria prevista dalla Legge Regionale n. 55 del 1987. 

La Sentenza non dispone direttamente il rilascio dell’autorizzazione, ma impone alla Regione di procedere a una nuova valutazione dell’istanza alla luce del quadro normativo applicabile, senza assumere la localizzazione del laboratorio principale in Piemonte quale presupposto necessario per l’apertura del punto prelievi.

Il nucleo della decisione risiede, pertanto, nella lettura coordinata della disciplina regionale e dei principi dell’Unione europea. Infatti, da un lato, l’art. 5 della Legge Regionale n. 55 del 1987 non subordina l’autorizzazione del punto prelievi alla localizzazione del laboratorio di riferimento nella medesima Regione e dall’altro lato, il requisito territoriale posto a fondamento del diniego determina, secondo il TAR, una restrizione alla libertà di stabilimento non giustificata da ragioni oggettive e da un interesse pubblico prevalente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

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