PARTNERSHIP

Descrizione dell'immagine

LINEE GUIDA ANAC IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA

 

Con Delibera n. 141 in data 30 marzo 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le nuove Linee Guida in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di committenza.

Il documento individua le modalità operative di ridefinizione edi rafforzamento del sistema di qualificazione di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 50/2016, che diverrà pienamente efficace all’entrata in vigore della riforma del Codice dei contratti pubblici[1].

In particolare, gli obiettivi perseguiti sono:

  1. la riduzione delle Stazioni Appaltanti, con contestuale centralizzazione degli acquisti;
  2. il rafforzamento e la qualificazione delle stesse;
  3. l’applicazione di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione;
  4. l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

Il sistema di qualificazione

Ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50/2016, negli appalti di lavori per importo pari o superiore a € 150.000,00 e negli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00, le Stazioni Appaltanti e le Centrali di committenza devono essere in possesso della qualificazione di cui al successivo art. 38.

La suddetta qualificazione è conseguita “in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo” e consiste nell’iscrizione in un apposito elenco istituto presso l’ANAC.

L’iscrizione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo dell’appalto – che sia esso di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro – avuto riguardo ai seguenti ambiti:

  1. capacità di programmazione e progettazione;
  2. capacità di affidamento;
  3. capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Secondo l’indicazione contenuta nelle stesse Linee Guida, la qualificazione attesta la capacità dei soggetti di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro […]” (Punto 2.1).

Il testo[2]

Ai sensi del Punto 1.1, le Linee Guida individuano i dati necessari per dimostrare il possesso dei requisiti, di base e premianti, previsti al comma 4 dell’art. 38 del Codice[3], nonché le informazioni attestanti il possesso degli stessi e le modalità di raccolta di tali informazioni.

Si articolano in tre Parti:

I. Parte I – “Ambiti e livelli di qualificazione”

II. Parte II – “Requisiti per la qualificazione”

III. Parte III – “Raccolta delle informazioni e monitoraggio”.

Nel testo sono individuati gli ambiti (lavori; servizi e forniture; entrambe le tipologie contrattuali – Punto 2.2) ed i livelli di qualificazione per l’affidamento (Punto 3) e per l’esecuzione (Punto 4) per le Stazioni Appaltanti e le Centrali di committenza, nonché i pesi assegnati, in via provvisoria, per i diversi requisiti individuati all’art. 38 del Codice (Punto 5).

Non vengono, tuttavia, indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti.

Tali modalità dovranno emergere dall’analisi delle osservazioni che perverranno dalla consultazione e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su base volontaria, dalle Stazioni Appaltanti con le modalità indicate dal Punto 10 delle Linee Guida.

Pertanto, assume un ruolo centrale la partecipazione delle Stazioni Appaltanti alle attività propedeutiche alla predisposizione del testo definitivo delle Linee Guida, “sia nell’invio dei dati richiesti al fine di definire in modo il più possibile compiuto il sistema di qualificazione, sia nell’adeguarsi tempestivamente all’avvio del sistema, avvio che avverrà dopo l’approvazione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge delega di riforma del Codice dei contratti pubblici” (Premesse).

Invero, ai sensi del Punto 10, le Stazioni Appaltanti possono comunicare le informazioni da autodichiarare accedendo all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) a partire dal 15 aprile e fino al 22 maggio 2022, in modo da permettere all’Autorità di effettuare le necessarie elaborazioni sui dati raccolti per definire le modalità di attribuzione dei punteggi.

Le Stazioni Appaltanti possono, inoltre, inserire nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) le informazioni mancanti per le procedure di gare avviate successivamente all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici.

L’ANAC ha contestualmente avviato anche la consultazione pubblica sulle Linee Guida (Punto 10.2), con la possibilità, fino al 10 maggio 2022, per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici ed associazioni di categoria, di inviare osservazioni sul testo.

 Gli step successivi

Il testo delle Linee Guida approvato costituisce solo la prima fase dell’iter di ridefinizione del sistema qualificazione, in quanto attuativo degli artt. 4 e 6 del Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANAC sottoscritto in data 17 dicembre 2021.

Infatti, il cronoprogramma previsto per la redazione del testo definitivo del sistema di qualificazione si articola nelle seguenti ulteriori fasi:

  • Raccolta dei dati richiesti alle Stazioni Appaltanti e consultazione degli stakeholders: 22 maggio 2022.
  • Prima relazione contenente l’analisi dei dati raccolti e delle osservazioni pervenute, nonché delle informazioni di cui all’art. 6, comma 3, del Protocollo: 30 giugno 2022.

Testo finale delle Linee Guida e individuazione del numero delle Stazioni Appaltanti potenzialmente qualificate: 30 settembre 2022.

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]Con Disegno di Legge Delega (D.L.L.) in data 30 marzo 2022, il Governo ha sottoposto all’esame delle Camere il testo della delega per la razionalizzazione della materia dei contratti pubblici. L’adozione della riforma rientra tra gli impegni recentemente assunti dallo Stato Italiano con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che impone il rispetto dei seguenti obiettivi temporali: i) l’entrata in vigore della Legge Delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici entro il mese di giugno 2022, ii) l’entrata in vigore del Decreto Legislativo attuativo della Delega entro il mese di marzo 2023 e iii) l’entrata in vigore di tutte le leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici entro il mese di giugno 2023.
[2]Linee Guida recanti “attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.”. PRIMA FASE:https://bit.ly/3MKeH6c.
[3]
Art. 38, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016: I requisiti di cui al comma 3 [a) capacità di progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera] sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9;
5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, comma 3;
5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;
(numero aggiunto dall’art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 2020)

b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) (numero soppresso dall’art. 8, comma 5, lettera a), della legge n. 120 del 2020)
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento”.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy