Riconosciuta la correttezza dell’operato di un’Amministrazione comunale, assistita dallo Studio Legale DAL PIAZ, che ha escluso l’assoggettamento a V.A.S. di una Variante semplificata adottata per la realizzazione di un’opera già prevista dal vigente Piano Regolatore.
TAR per il Piemonte, Sez. II, Sent. n. 269/2022
Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 10667/2022
Il caso
La vicenda giudiziaria trae origine dall’adozione di una Deliberazione del Consiglio Comunale con cui l’Amministrazione ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una pista ciclabile (al servizio dell’importante Castello di Racconigi, una delle Residenza Sabaude) in attuazione di previsioni già recepite nel Piano Regolatore Generale, nonché l’adozione di una variante urbanistica “semplificata” al Piano stesso, ai soli fini dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni privati interessati dall’intervento.
Avverso il suddetto provvedimento sono insorti i proprietari espropriandi i quali, tra le altre censure, hanno contestato il mancato avvio della procedura di assoggettabilità a V.A.S. della variante “semplificata”, nonché l’illegittimità della conseguente procedura espropriativa.
Lo Studio Legale DAL PIAZ, già innanzi al TAR per il Piemonte e successivamente al Consiglio di Stato, ha posto in luce, invece, la legittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale, rilevando come per la variante in questione non fosse necessario procedere con la Valutazione Ambientale Strategica alla luce della normativa ambientale applicabile nella fattispecie.
La Valutazione Ambientale Strategica.
La V.A.S. è stata introdotta in Europa dalla Direttiva 2001/42/CE con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi urbanistici, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. In Italia la citata Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” (c.d. Codice dell’ambiente).
Oggetto della Valutazione Ambientale Strategica sono i piani ed i programmi urbanistici che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nel quale sono compresi i beni paesaggistici (art. 6, comma 1, Codice ambiente), laddove l’espressione “impatto ambientale” identifica l’effetto significativo, diretto o indiretto, su alcuni fattori espressamente menzionati, ossia: popolazione umana e salute umana; biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; patrimonio culturale e paesaggio e la loro interazione (art. 5, comma 1, Codice ambiente).
La sottoposizione di piani e programmi alla valutazione ambientale, dunque, ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, integrando le previsioni pianificatorie e programmatiche con considerazioni specificatamente ambientali, idonee ad indirizzare l’Amministrazione procedente nell’effettuazione delle scelte discrezionali tipiche della programmazione urbanistica. In tal modo, la P.A. è invitata a dare prioritaria considerazione agli interessi della tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, come del resto deve essere alla luce del c.d. principio di sviluppo sostenibile. Proprio per tale ragione, l’atto che contiene i risultati dell’esame condotto dall’autorità procedente (il rapporto ambientale) deve individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe potenzialmente avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le alternative che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma (art. 13, comma 4, Codice ambiente)[1].
Oltre alle ipotesi per le quali il Codice prevede espressamente l’obbligatorietà della procedura di V.A.S., vi sono casi in cui la Valutazione Ambientale, pur non obbligatoria, è resa necessaria alla luce delle risultanze di un’altra procedura denominata “verifica di assoggettabilità”, nel corso della quale l’Autorità competente è chiamata a verificare sei piani ed i programmi, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le loro modifiche minori, sono in grado potenzialmente di produrre significativi effetti sull’ambiente in base a specifici criteri.
Sia nel caso in cui non sia stata effettuata la V.A.S. obbligatoria, sia nel caso in cui non sia stata esperita la verifica di assoggettabilità, i programmi ed i piani eventualmente approvati sono annullabili per violazione di legge.
Tuttavia, sussistono particolari casi in cui la Valutazione Ambientale Strategica non è necessaria: trattasi delle ipotesi in cui vengono esaminati singoli progetti già contemplati dai piani e programmi urbanistici generali: in tal caso, infatti, gli stessi progetti si ritroverebbero ad essere valutati (sotto il profilo ambientale) una prima volta nell’ambito del contesto pianificatorio generale, ed una seconda nella fase preliminare alla loro realizzazione (laddove invece va eseguita la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), ossia la procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità ambientale di una singola opera, o di un insieme di singole opere, anch’essa disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006).
Proprio per la potenziale interferenza tra i due strumenti valutativi e per evitare duplicazioni, ridondanze o incoerenze, nel caso in cui il progetto sia conforme alla localizzazione prevista dal piano che sia stato già sottoposto a V.A.S., il Codice dell’ambiente ha coordinato le due valutazioni, prevedendo in particolare che “nella redazione dello studio di impatto ambientale….possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale” così come, nella fase di valutazione dei progetti, “debbono essere tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS” (art. 10, Codice ambiente).
In più, a seguito dell’introduzione dell’art. 6, comma 12, D.Lgs. n. 152/2006 (ad opera del D.Lgs. n. 128/2010), il Codice prende in esame anche l’ipotesi in cui il progetto dell’opera comporti una variante localizzativa al piano, prevedendo che “ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”: pertanto, quando la modifica (più correttamente, la variante) al piano, derivante dal singolo progetto, ha carattere meramente localizzativo, non è necessario avviare una nuova procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto il principio di sviluppo sostenibile è sufficientemente garantito dalla V.I.A. afferente la singola opera.
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Nel giudizio di specie, in virtù della normativa dettata dal Codice dell’ambiente, il Consiglio di Stato, rilevando che “le questioni attinenti la localizzazione delle singole opere non costituiscono dimensione di analisi strategica propria della VAS ex art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2016” (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 10667/2022), ha confermato quanto evidenziato dal Collegio di primo grado, per il quale “le questioni di compatibilità ambientale sollevate dai ricorrenti a sostegno della propria censura non attengono alla dimensione “strategica” della valutazione ambientale a livello di Piano ma a profili di maggior dettaglio progettuale e localizzativo. In altri termini le questioni attinenti alla localizzazione delle singole opere non costituiscono dimensione di analisi strategica propria di una VAS” (TAR per il Piemonte, Sez. II, Sent. n. 269/2022).
Quindi. sia il TAR per il Piemonte che il Consiglio di Stato hanno riconosciuto la piena correttezza dell’operato del Comune: la variante che ha individuato e previsto nel Piano Regolatore comunale l’area sulla quale sarebbe stata realizzata la pista ciclabile era già stata sottoposta a V.A.S.; quindi la successiva variante, riguardante la realizzazione in dettaglio dell’opera e finalizzata esclusivamente all’apposizione del vincolo espropriativo, non necessitava di una nuova Valutazione Ambientale Strategica.
Studio Legale DAL PIAZ
[1] Consiglio di Stato, Sent. n. 2569/2015