PARTNERSHIP

Descrizione dell'immagine

LE MODIFICHE AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76

c.d. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

 

LE MODIFICHE AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

 

L’art. 119, comma 1, lett. a) del c.p.a.

 

Il D.L. “Semplificazioni” ha modificato l’art. 119, comma 1, lett. a) del c.p.a., relativo all’ambito di applicazione ed alla disciplina del

rito abbreviato.

 

  1. l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 76/2020, in materia di ricorsi giurisdizionali, prevede che “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, si applica l’articolo 125, comma 2, del medesimo codice”.

Pertanto, in caso di impugnazione di atti relativi a procedure di gara come disciplinate dagli artt. 1 e 2, comma 2 (contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia), del Decreto Legge in esame, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 125, comma 2 del c.p.a., il Giudice Amministrativo deve considerare le probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, l’irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello relativo alla celere prosecuzione delle procedure di gara.

 

  1. l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 76/2020 dispone che, in caso di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento relative agli interventi necessari per il superamento della fase emergenziale portata dal diffondersi dell’epidemia da COVID-19[1], trova applicazione l’art. 125 del c.p.a., ai sensi del quale, al di fuori dei casi disciplinati dagli artt. 121 e 123 del medesimo Codice[2], “la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”.

COMMENTO. La previsione trova evidentemente la sua ratio nella salvaguardia dell’interesse alla realizzazione di un lavoro, o comunque all’esecuzione di un qualsiasi affidamento relativo alla “fase post-COVID”, anche qualora sia stato presentato un ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione di tale affidamento e questo venga sospeso o annullato dal Giudice Amministrativo.

Infatti, posto che l’affidamento verrebbe sospeso o annullato soltanto in presenza di qualche illegittimità della procedura di gara, e che tali illegittimità vengono censurate nel ricorso, in tali casi le Amministrazioni procedenti stipulerebbero comunque il contratto con l’aggiudicatario nel dubbio che l’affidamento possa essere annullato e che la stessa Amministrazione possa essere condannata a risarcire il ricorrente?

Ed in caso di condanna ad un risarcimento, si verificherebbe una ipotesi di danno erariale per l’Amministrazione e/o il funzionario responsabile?

Sotto tale profilo, la nuova previsione va coordinata con l’art. 21 del D.L. n. 76/2020, che disciplina e modifica, seppur transitoriamente[3], l’azione di responsabilità per danno erariale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, richiedendo l’elemento psicologico del dolo per la configurabilità della stessa.

In particolare, ai sensi della nuova normativa, integra responsabilità erariale ex art. 1, comma 1, L. n. 20/1994, solamente l’ipotesi in cui il danno conseguente alla condotta attiva del soggetto agente sia dallo stesso dolosamente voluto. Invece, in caso di condotta omissiva ovvero di inerzia, l’elemento soggettivo richiesto rimane anche quello della colpa grave.

Pertanto, in caso di stipulazione di un contratto cui siano seguiti l’annullamento giurisdizionale dell’affidamento e la condanna al risarcimento in danno dell’Amministrazione, i funzionari preposti alla stipulazione ed alla sottoscrizione del contratto non rischierebbero di cagionare danno erariale alla stessa Amministrazione a meno che non sia loro imputabile un comportamento dolosamente diretto a porre in essere un illecito (fino al 31 luglio 2021).

 

L’art. 120 del c.p.a.

 

L’art.4, comma 4, del D.L. n. 76/2020 ha modificato l’art. 120 c.p.a., in materia di impugnazione dei provvedimenti concernenti le procedure pubbliche di affidamento di lavori, servizi e forniture.

  1. Nell’eventualità in cui sussistano i presupposti ex art. 60 c.p.a.[4], in deroga alla previgente disciplina contenuta nel comma 6 dell’articolo in esame, viene prescritta la definizione del giudizio amministrativo all’esito dell’udienza cautelare, ovvero, in mancanza suddetti presupposti, il giudizio “viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”.
  2. Viene prevista la riduzione del termine da 30 giorni (ex art. 120, comma 9, c.p.a.) a 15 giorni, decorrenti dalla data dell’udienza di discussione, per la pubblicazione della Sentenza, fatta salva l’ipotesi in cui, per la complessità della motivazione, venga pubblicato entro il suddetto termine solamente il dispositivo.

 

Studio Legale Dal Piaz

 

 

 

 

 

[1] Art. 2, comma 3, D.L. n. 76/2020: “Per l’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all’articolo  63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di cui all’articolo 125, per i settori speciali può  essere  utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni  di  estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della  crisi  causata  dalla pandemia COVID 19  o  dal  periodo  di  sospensione  delle  attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi,  i  termini,  anche  abbreviati,  previsti   dalle   procedure ordinarie non possono essere rispettati”;

[2] Art. 121 c.p.a. rubricato “Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni”; art. 123 c.p.a. rubricato “Sanzioni alternative”.

[3] Art. 21, comma 2, D.L. n. 76/2020: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 […]”;

[4] Art. 60 c.p.a.: “In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione”.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy