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LE MISURE DI RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE E DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE INTRODOTTE DAI “DECRETI AIUTI”

 

In data 23 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 144 (cd. “Aiuti Ter”) che segue, in una logica di continuità e coerenza, l’adozione dei precedenti D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (cd. “Aiuti”) e D.L. 9 agosto 2022 n. 115 (cd. “Aiuti Bis”).

Le disposizioni introdotte con tali Decreti, lungi dal potere essere considerate in maniera frammentaria e isolata, devono essere analizzate seguendo una visione “di insieme” e di reciproca integrazione; esse includono misure contingenti, finalizzate ad aiutare famiglie ed imprese a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dell’energia elettrica e del gas nell’attuale difficile congiuntura politico-economica internazionale, ed al tempo stesso misure che, in un’ottica di lungo periodo, sono destinate a trasformare profondamente il modello di produzione dell’energia elettrica in ambito nazionale, favorendo il ricorso alle energie rinnovabili.

Alla luce dei più recenti interventi legislativi (l’ultimo dei quali adottato con il Decreto Aiuti Ter) è dunque opportuno soffermarsi, in particolare, sul quadro normativo emergente in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e Comunità Energetiche Rinnovabili, destinato ad incidere in maniera dirompente sulle scelte operate da Amministrazioni, imprese e privati.

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE E COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

Nella prospettiva di rafforzare la resilienza energetica nazionale, i Decreti Aiuti hanno introdotto modifiche alla disciplina sulle Comunità Energetiche e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, in un percorso di graduale perfezionamento della normativa già introdotta dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.”

L’articolo 10, comma 1, del D.L. Aiuti Ter dispone, anzitutto, che il Ministero dell’Interno possa utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, eventualmente ricorrendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

In connessione con tale previsione, il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Ministero dell’Interno ed i terzi concessionari dei beni possano costituire Comunità Energetiche Rinnovabili nazionali con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1MW, anche in deroga ai requisiti di cui al D.Lgs. 199/2021 (cfr. art. 31, comma 2, lett. b) e c)), con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo Decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti ed utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica. 

Inoltre,  i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’Interno (di cui al comma 1) sono considerati “di diritto” superfici ed aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 e sono assoggettati alle procedure autorizzative semplificate di cui all’articolo 22 del medesimo D.Lgs. n.  199  del  2021.  

Le novità previste dal D.L. Aiuti Ter devono essere considerate in una logica di continuità rispetto a quanto già disposto, in particolare, con il primo D.L. Aiuti 17 maggio 2022 n. 50. 

Significativamente, l’articolo 9 di tale Decreto ha introdotto la possibilità anche per il Ministero della Difesa ed i terzi concessionari dei beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero di costituire Comunità Energetiche Rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti del D.Lgs. 199/2021 (art. 31, comma 2, lett. b) e c)) e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno anche per la quota di energia  condivisa  da  impianti  e utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.

Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico ed al perseguimento della  resilienza  energetica  nazionale, un importante ruolo è stato riconosciuto anche alle Autorità di sistema portuale attraverso la possibilità di costituire  una  o più Comunità Energetiche Rinnovabili ai sensi dell’articolo 31  del D.Lgs.  n.  199 del 2021, con facoltà di accedere agli incentivi previsti dal medesimo Decreto anche per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Alla luce di tali importanti novità normative, il ruolo della pubblica amministrazione, sia a livello centrale sia a livello locale, nella costituzione delle Comunità di Energia Rinnovabile risulta indubbiamente rafforzato ed acquisisce una nuova centralità.

LA P.A. AL CENTRO DELLA REALIZZAZIONE DELLE COMUNITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE (C.E.R.)

Le disposizioni introdotte con il D.L. Aiuti Ter costituiscono l’esito di un percorso normativo che ha condotto ad un progressivo ampliamento dei poteri autorizzatori di titolarità delle pubbliche amministrazioni finalizzati, in una logica di semplificazione e di accelerazione sempre più accentuate, alla costituzione delle Comunità Energetiche ed alla diffusione degli impianti alimentati da energie rinnovabili sull’intero territorio nazionale.

1. Ampliamento delle Aree per legge “idonee” all’installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili.

La possibilità per il Ministero dell’Interno, per il Ministero della Difesa, e per le Autorità portuali di utilizzare i beni del demanio pubblico, considerati ex lege come “aree idonee” per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, dimostra l’importanza davvero strategica che il tema ha assunto nel contesto dell’attuale crisi energetica, ancor più di quanto non sia avvenuto in sede di recepimento della Direttiva europea RED II mediante il D.Lgs. n. 199/2021.

Del resto, tra le misure introdotte con il primo Decreto Aiuti (di cui il D.L. Aiuti Ter costituisce integrazione), particolare rilevanza hanno assunto proprio quelle volte all’ampliamento delle superfici e delle aree considerate idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. 

Ai sensi dell’articolo 6 di tale Decreto è stato previsto che, in funzione di raccordo tra Ministeri competenti e Regioni, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri possa esercitare funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale, per il caso di mancata adozione delle Leggi Regionali (ovvero mancata ottemperanza ai principi, ai criteri ed agli obiettivi stabiliti dai Decreti Ministeriali) volte ad individuare le superfici e le aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Significativamente, è stato ampliato il novero delle aree considerate come “idonee” per legge, nelle more dell’adozione delle Leggi Regionali: sono stati inclusi i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici sui cui vengano eseguiti interventi di modifica sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico (prima dell’approvazione del Decreto Aiuti era previsto un limite pari a 3 MW, ora appunto innalzato a 8 MW). 

La qualificazione di “aree idonee” è stata estesa, anche per l’installazione di impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli, alle aree agricole entro i 500 metri da zone artigianali, industriali e commerciali, SIN, cave e miniere, nonché alle aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti ed alle aree adiacenti entro 300 metri dalla rete autostradale. Sono considerate per legge “idonee” all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Infine, sono state aggiunte le aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici né ricadenti nella fascia di rispetto dei Beni culturali oppure nelle aree e negli immobili di notevole interesse pubblico.

2. Semplificazione procedimentale per l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

In una logica di accelerazione delle procedure autorizzatorie, interessante (considerato l’ostacolo spesso rappresentato dai pareri espressi dalle Soprintendenze) è la previsione secondo cui la Direzione generale del Ministero della Cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei  progetti  di  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti rinnovabili, idonei a facilitare  la  conclusione  dei  procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali  valutazioni  negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti,  comprovate  e puntuali   esigenze   di   tutela   degli   interessi   culturali   o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle  caratteristiche dei diversi territori. 

Tale disposizione deve essere letta, a sua volta, in stretta connessione con le semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione introdotte dall’art. 7 del primo D.L. Aiuti 17 maggio 2022 n. 50.

Invero, proprio al fine di superare eventuali valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni chiamate ad esprimersi nei procedimenti di autorizzazione di impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a Valutazione  di  Impatto  Ambientale (VIA) di competenza statale,  si prevede che le eventuali Deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscano ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Alle  riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri   convocate   per l’adozione di tali Deliberazioni possono  essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle Regioni  e  delle Province  autonome  interessate,  che  esprimono  definitivamente  la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. 

Ad un ampio coinvolgimento delle amministrazioni interessate si coniuga la previsione secondo cui le Deliberazioni assunte dal Consiglio dei Ministri confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi  sessanta  giorni. A conferma della logica acceleratoria che ispira le novità introdotte con il Decreto Aiuti, si prevede espressamente che, se il Consiglio dei Ministri si  esprime  per  il  rilascio  del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il  prescritto  termine  di sessanta giorni l’autorizzazione si intende rilasciata.

Nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione, infine, fondamentale è il disposto dell’articolo 7, comma 3 bis, del D.L. Aiuti, secondo cui per la realizzazione di tutti gli impianti a fonti rinnovabili (diversi da impianti alimentati a biomassa, biogas, biometano di nuova costruzione e impianti fotovoltaici) il proponente, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessante dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse.

3. Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica.

Considerato che le Comunità di Energia Rinnovabile possono avere come scopo non soltanto l’autoproduzione e condivisione dell’energia prodotta dai propri impianti, potendo prevedibilmente erogare anche altri servizi (tra cui, ad esempio, i servizi di ricarica dei veicoli elettrici), particolare interesse rivestono le novità concernenti i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

L’art. 57 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. in Legge 11 settembre 2020 n. 120), recante “Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici”, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 199/2021 già conferiva ai Comuni il potere di disciplinare, con propri provvedimenti, la programmazione dell’installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso.

A tal fine, si disponeva che  i  Comuni  potessero   consentire,  anche  a  titolo  non  oneroso,  la  realizzazione  e la  gestione di infrastrutture  di  ricarica  a  soggetti  pubblici  e   privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti  da   assegnare  mediante  procedure  competitive,  trasparenti  e   non   discriminatorie. 

In tale previgente quadro regolatorio, l’articolo 23 del D.L. Aiuti Ter ha introdotto nuove misure in materia di fornitura di energia elettrica per  la  ricarica  dei veicoli elettrici, disponendo che “nel caso in cui  l’infrastruttura  di  ricarica,  per  cui  è  richiesta l’autorizzazione, insista sul  suolo  pubblico  o  su  suolo  privato gravato da un  diritto  di  servitù  pubblica,  il  comune  pubblica l’avvenuto ricevimento dell’istanza  di  autorizzazione  sul  proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale  di  cui all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della  sua  operatività.  Decorsi  quindici  giorni dalla data di pubblicazione, l’autorizzazione può essere  rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell’autorizzazione a  più  soggetti  non  sia possibile  ovvero  compatibile  con  la  programmazione  degli  spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici  adottata  dal comune, l’ottenimento della medesima autorizzazione avviene all’esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto  dei principi   di   imparzialità,   parità   di   trattamento   e   non discriminazione tra gli operatori.” 

All’esito di tali novità normative è possibile osservare come, coerentemente con gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal legislatore, le procedure di autorizzazione vengano particolarmente accelerate e sia prevista la possibilità di esperire vere e proprie procedure concorrenziali solo qualora il rilascio dell’autorizzazione a più soggetti si riveli incompatibile con una corretta programmazione e gestione degli spazi pubblici.

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All’esito di una breve disamina delle novità più significative introdotte dai Decreti Aiuti, è possibile constatare come la disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, di cui al D.Lgs. 199/2021, sia in continuo divenire. Cruciale è il ruolo rivestito dalle pubbliche amministrazioni che sono ora chiamate a ‘creare’ le condizioni per la transizione energetica verso l’uso delle energie rinnovabili, attraverso procedimenti amministrativi ispirati a logiche di semplificazione e di accelerazione innovative. Nell’attuale grave contesto di crisi energetica, sociale e ambientale, la sfida rappresentata dalle Comunità Energetiche e dalla diffusione su tutto il territorio nazionale degli impianti di energia rinnovabile si coniuga, oltre che con un intervento statale (sotteso alla logica degli “aiuti”), con un approccio cd. “bottom up” che, attraverso la cooperazione di cittadini e imprese, consenta di trasformare in maniera dirompente gli attuali modelli di produzione e consumo di energia.

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

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