PARTNERSHIP

Descrizione dell'immagine

LA RATIFICA DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSUS PROCURATOR DI UNA SOCIETA’

 

La rappresentanza volontaria e la rappresentanza senza potere: la disciplina codicistica.

Con l’istituto della rappresentanza (artt. 1387 e ss. c.c.) un soggetto (rappresentato) attribuisce – mediante conferimento della procura, ex art. 1392 c.c. – ad un altro soggetto (rappresentante) il potere di sostituirlo nel compimento di una o più attività giuridiche.

In particolare, ai sensi dell’art. 1388 c.c., il rappresentante agisce in nome del rappresentato (c.d. contemplatio domini), ed il negozio giuridico dallo stesso concluso “produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato” (rappresentanza c.d. diretta).

Nella rappresentanza c.d. indiretta, invece, il rappresentante, pur agendo nell’interesse del rappresentato, opera in nome proprio; quindi, gli effetti giuridici dell’attività posta in essere non si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (per il che è necessario un ulteriore negozio giuridico tra rappresentato e rappresentante), ma in quella del rappresentante.

Il Codice Civile contempla, altresì, il fenomeno della rappresentanza senza poteri, e disciplina gli effetti del contratto concluso dal c.d. falsus procurator, ossia di colui che esercita il potere rappresentativo i) senza averne i poteri (difetto di rappresentanza), oppure ii) eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (eccesso di rappresentanza).

Nello specifico, il contratto posto in essere dal c.d. falsus procurator non produce effetti nella sfera giuridica del rappresentato (essendo il soggetto privo di poteri rappresentativi) né in quella del rappresentante (avendo agito quest’ultimo spendendo il nome del rappresentato), restando in stato di quiescenza fino all’eventuale successiva ratifica del dominus.

Infatti, ai sensi dell’art. 1399 c.c., il rappresentato, con l’osservanza delle forme prescritte per il contratto (forma per relationem), può ratificare appropriandosi degli effetti giuridici del negozioex tunc.

Secondo consolidata giurisprudenza, “la ratifica dell’attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, che deve essere portata a conoscenza dell’altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti”(testualmente, Cass. Civ., Sentenza n. 2153/2014).

Invece, nel caso in cui il soggetto rappresentato non ponga in essere la ratifica del negozio giuridico, il falsus procurator è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato – senza colpa – nella validità del contratto (art. 1398 c.c.).

In tale ipotesi, il risarcimento del danno di cui il terzo contraente può beneficiare è limitato all’interesse (negativo) a non essere coinvolto in stipulazioni invalide o inefficaci.

La disciplina della ratifica non si applica in caso di rappresentanza apparente, che si verifica qualora i) il falso rappresentante ha creatol’apparenza di essere effettivamente dotato di procura, e ii) il falso rappresentato ha contribuito a creare la situazione di apparenza ingenerando nel terzo contraente l’affidamento incolpevole circa l’esistenza effettiva di poteri rappresentativi in capo al falsus procurator.

In tale ipotesi, il contratto produce effetti nella sfera giuridica del rappresentato a prescindere dalla ratifica di quest’ultimo.

I presupposti della ratifica in ambito societario:

Corte d’Appello di Milano, Sentenza n. 1458 del 06 maggio 2023.

L’istituto della ratifica (e, in generale, le conseguenze dei contratti stipulati da un soggetto pseudo-rappresentante) assume particolare importanza in ambito societario.

Nello specifico, la figura del c.d. falsus procurator è stata utilizzata dalla Suprema Corte per disciplinare gli effetti del contratto stipulato prima della costituzione della Società (intervenuta solo successivamente).

Infatti, “il contratto concluso in nome di una costituenda società di capitali non è né nullo, né annullabile, né esprime mere proposte contrattuali, ma è solo inefficace: colui che agisce in nome di una società di capitali prima dell’iscrizione di questa nel registro delle società è qualificabile come falsus procurator ed incorre perciò nella responsabilità prevista dall’art. 1398 c.c.” (testualmente, Cass. Civ., Sentenza n. 10628/2023; ex multis, Cass. Civ., Sentenza n. 21520/2004).

Pertanto, la Società (una volta costituita) potrà legittimamente ratificare il negozio, i cui effetti retroagiscono al momento della stipulazione.

Con la recente Sentenza n. 1458 del 06.05.2023 della Corte d’Appello di Milano – emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la cessione di crediti – il Collegio ha ribadito l’applicabilità della disciplina giuridicaprevista per la rappresentanza senza potere, specificando che:

  1. i) posto che il potere di decidere se ratificare o meno l’attività giuridica svolta dal falsus procurator della Società spetta esclusivamente alla Società stessa (in qualità di soggetto rappresentato ed ai sensi dell’art. 1399 c.c.), l’“inefficacia degli atti compiuti dal rappresentante senza potere è […] rilevabile solo su eccezione [del rappresentato-Società] e non d’ufficio”.
  2. ii) la ratifica può desumersi da fatti concludenti (ad esempio, la volontà della Società di avvalersi degli atti compiuti dal rappresentante senza poteri), purché compiuti dall’organo istituzionalmente competente a provvedere ad essi.

Nel caso specifico, stante l’assenza di specifica eccezione da parte della Società, la Corte territoriale non ha esaminato nel merito la questione concernente l’inefficacia della cessione del credito per difetto di idonei poteri di rappresentanza in capo al soggetto pseudo-rappresentante della Società cessionaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy