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LA DONAZIONE INDIRETTA

La donazione in generale

Ai sensi dell’art. 769 c.c., la donazione è il contratto mediante il quale una delle parti, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo a favore di quest’ultima di un suo diritto o assumendo un’obbligazione nei confronti della medesima.

Gli elementi caratterizzanti il contratto di donazione, quale negozio a titolo gratuito, sono:

  • lo spirito di liberalità del donante (animus donandi) che costituisce la causa del contratto, in assenza del quale il contratto è nullo (ex art. 1418 c.c.);
  • l’arricchimento del donatario, ossia l’incremento del patrimonio dello stesso.

Posto che la donazione è un negozio giuridico a struttura bilaterale, devono coesistere:

  • la volontà del donante di arricchire l’altra parte senza ricevere un corrispettivo ed in assenza di costrizioni morali o giuridiche,
  • l’accettazione del donatario.

La forma della donazione

Ai sensi dell’art. 782 c.c., l’atto pubblico è condizione di validità della donazione, qualunque ne sia l’oggetto (beni mobili ed immobili)[1].

Inoltre, ai sensi dell’art. 48 della L. n. 89/1913 (“Ordinamento del notariato e degli archivi notarili” – c.d. Legge Notarile), la stipulazione del contratto di donazione richiede necessariamente la presenza di due testimoni.

Il regime della forma solenne risponde a finalità preventive a tutela del donante: in particolare, mira a prevenire scelte affrettate mediante le quali il medesimo si spoglia di un proprio diritto senza alcun corrispettivo.

La donazione indiretta

Lo spirito liberale di arricchire l’altra parte può essere raggiunto in modi indiretti, avvalendosi di negozi giuridici che hanno una causa diversa da quella liberale, propria del contratto di donazione.

Sul punto, la Suprema Corte afferma che “[…] la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario.

[…] nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 9379/2020).

La donazione indiretta (o liberalità donativa) è disciplinata dall’art. 809 c.c., che dispone l’applicabilità della revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, oltre che l’assoggettabilità all’azione di riduzione ed alla collazione, anche per gli “atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769”.

La donazione indiretta è soggetta unicamente alla disciplina che regola la figura negoziale in concreto adottata, e non a quella prescritta per la donazione: in particolare, non si applica la forma solenne prescritta dall’art. 782 c.c. (atto pubblico e obbligo di intervento dei testimoni).

La corretta qualificazione della liberalità

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sentenza n. 18725/2017
La Suprema Corte con la sentenza n. 18725/2017 – relativa alla validità del trasferimento di strumenti finanziari mediante ordine impartito all’istituto di credito da parte del disponente – ha effettuato una ricognizione delle precedenti pronunce giurisprudenziali in materia di liberalità al fine di “considerare gli aspetti di distinzione delle liberalità non donative rispetto al contratto di donazione”, e, quindi, di valutare l’applicabilità dello schema formale del contratto di donazione ovvero di una diversa forma negoziale.

In particolare, secondo la Corte, si configura donazione indiretta priva del requisito formale:

  • con il contratto a favore di terzo;
  • con il pagamento di un debito altrui;
  • con il pagamento di un prezzo dovuto da altri;
  • con la vendita di un bene ad un prezzo irrisorio;
  • con la rinuncia ad un credito a favore del debitore.

La Corte, quindi, richiamando la dottrina e muovendo dall’esperienza giurisprudenziale in materia, ha statuito che “la donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione, cioè con il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell’arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità. Si tratta di liberalità che si realizzano:

(a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative);

(b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;

(c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;

(d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui)”.

Invece, secondo la Corte si configura donazione diretta – con conseguente applicabilità della forma vincolata ab substantiamogniqualvolta si realizzi il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, “non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l’onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione”.

Quindi, la donazione diretta è un contratto fra donante e donatario la cui unica funzione è quella di realizzare direttamente, per puro spirito di liberalità, l’arricchimento di quest’ultimo con conseguente depauperamento del donante, mentre nella donazione indiretta questa funzione è ulteriore rispetto a quella propria dello strumento giuridico utilizzato, e tale risultato può validamente ottenersi mediante l’utilizzo delle forme negoziali succitate.

Pertanto, la donazione di strumenti finanziari eseguita mediante un ordine di bonifico impartito dal soggetto intestatario all’istituto di credito non costituisce donazione indiretta (in ragione della mera realizzazione indiretta), ma è una donazione tipica ad esecuzione indiretta, con conseguente necessità per le parti di adottare lo schema formale della donazione prescritto dall’art. 782 c.c., a pena di nullità[2].

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]L’unica eccezione alla necessità della forma solenne per le donazioni è prevista all’art. 783 c.c., che disciplina le “Donazioni di modico valore”.
In tal caso, la donazione di cose mobili di modico valore (“La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”) si perfeziona con la consegna al donatario della res che ne costituisce l’oggetto.

[2]“In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.

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