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La Corte dei Conti Piemonte assolve alcuni amministratori e funzionari pubblici, assistiti dallo Studio Legale DAL PIAZ, da accuse di danno erariale per quasi 8.000.000 di euro alla Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Linea di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como

 

Importante principio di diritto sul rapporto di pregiudizialità tra azione civile e azione contabile

Con Sentenza pubblicata in data 30.12.2021 la Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei Conti ha rigettato le contestazioni della Procura contabile in merito al presunto danno erariale da mancate entrate subito dalla Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Linea di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como e, per essa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

A fondamento della decisione, la Corte ha ribadito un importante principio in materia di giustizia contabile: il danno erariale deve essere sempre dimostrato in termini di “certezza, attualità e concretezza”.

Il caso

In data 28.02.2017 il Direttore Generale della Gestione Governativa aveva trasmesso alla Procura contabile un atto di denuncia segnalando di aver richiesto al Comune di Stresa (Lago Maggiore) un risarcimento pari ad € 10.000.000 per il presunto rilascio non regolamentato di licenze per il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni a soggetti privati, i quali avrebbero perpetrato condotte di concorrenza sleale nei confronti della Gestione Governativa stessa.

All’esito delle attività di indagine condotte dalla Guardia di Finanza, la Procura aveva individuato diverse criticità, oggetto di successive contestazioni ad amministratori e funzionari del Comune di Stresa: in particolare il Comune avrebbe rilasciato in maniera non regolamentata le licenze per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea di persone a mezzo di natante, senza distinzione tra l’esercizio del servizio di taxi e quello di noleggio con conducente (NCC). L’assenza di tale distinzione avrebbe consentito ai titolari delle licenze di svolgere un’attività di trasporto organizzata, permanente e stabile alla stregua di un vero e proprio servizio di linea (che invece è affidato dal Ministero alla Gestione Governativa) con applicazione di tariffe inferiori a quelle previste per la navigazione di linea.

Il rilascio asseritamente non regolamentato delle licenze avrebbe violato, secondo la Procura, l’art. 1 della Legge n. 21/1992 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), che stabilisce che i servizi pubblici non di linea devono svolgere una funzione meramente complementare ed integrativa del trasporto di linea.

Quindi, la Procura contabile ha contestato profili di responsabilità contabile a funzionari ed amministratori del Comune di Stresa per non aver impedito, né sanzionato efficacemente, la presunta attività concorrenziale illecita dei titolari delle licenze, cagionando in tal modo un danno erariale da mancata entrata in danno della Gestione Governativa e, per essa, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un importo pari ad € 7.869.792,29.

Nonostante le difese presentate dagli accusati, in data 27.01.2021 la Procura ha notificato l’atto di citazione in giudizio, cui è seguita l’udienza in data 15.04.2021.

La sentenza della Corte dei Conti

La Sezione giurisdizionale per il Piemonte si è pronunciata con sentenza pubblicata in data 30.12.2021.

Il dispositivo del provvedimento è interamente incentrato sull’esame delle numerose eccezioni di rito sollevate dai convenuti.

In particolare, il Collegio ha dapprima rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile poiché, sebbene i fatti di concorrenza sleale possano dar luogo ad un’azione in sede civile, la ricostruzione prospettata dalla Procura consentiva di ritenere che le condotte contestate avrebbero potuto realizzare un danno erariale nei confronti della Gestione Governativa, per il quale ricorre la giurisdizione contabile.

Quindi, la Corte ha esaminato l’eccezione di improponibilità della domanda per pregiudizialità dell’azione di concorrenza sleale innanzi al giudice civile.

Il Collegio in merito ha precisato che l’azione della Procura avrebbe dovuto avere, quale necessario presupposto, l’accertamento della concorrenza sleale perpetrata dagli esercenti privati nei confronti della Gestione Governativa: in altri termini, l’azione contabile nella fattispecie si fondava su asserite condotte di concorrenza sleale la cui effettiva sussistenza non è mai stata dimostrata ma il cui preventivo accertamento, come argomentato nelle difese dei convenuti, sarebbe stato dirimente per poter valutare l’eventuale esistenza del danno erariale.

Dunque, il Collegio ha accolto l’eccezione sollevata dai convenuti, riqualificando però la stessa da eccezione di improcedibilità per pregiudizialità dell’azione civile di concorrenza sleale (rispetto a quella contabile) ad eccezione “attinente alla mancanza di certezza attualità e concretezza del danno erariale”.

In tal modo, la Corte ha chiarito che non sussiste un vero e proprio rapporto di pregiudizialità tra l’azione civile e l’azione contabile, vista la totale autonomia delle due tipologie di giudizio, ma nel caso in esame l’azione per concorrenza sleale doveva logicamente e necessariamente anteporsi all’azione contabile ai fini della delimitazione del danno erariale lamentato, “che non può ravvisarsi ove ne difettino i presupposti della attualità, concretezza e certezza essendo ancora incerto nell’an e nel quantum[1].

Non solo: secondo la Corte l’accertamento delle condotte di concorrenza sleale fondanti il danno erariale implicherebbe anche la soluzione della complicata questione inerente le sfere di competenza di Stato, Regioni e Comuni in materia di concessioni di servizio di navigazione che, tra l’altro, è già stata oggetto di contenziosi civili ed amministrativi tra il Comune di Stresa e la Gestione Governativa.

Sulla base di tali elementi, la Corte ha respinto la domanda della Procura contabile nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune, ritenendo assorbite tutte le altre eccezioni sollevate dai convenuti.

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]Per giungere a tale conclusione, la Corte ha richiamato il principio elaborato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti nel 2011 con la sentenza n. 14/2011/QM in data 05.09.2011, nella quale viene precisato che, ai fini del risarcimento, il danno erariale non deve essere solo concreto ed attuale, ma anche certo.

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