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INDENNITA’ DI ESPOPRIO E DI OCCUPAZIONE: L’AUTOMATICA RIVALUTAZIONE E’ ESCLUSA

 

Con Ordinanza n. 19508 dello scorso 16 giugno la Corte di Cassazione ha ribadito che il debito conseguente alla liquidazione dell’indennità di espropriazione non è suscettibile di automatica rivalutazione.

La normativa codicistica

In materia di obbligazioni pecuniarie, l’art. 1277 c.c. disciplina il c.d. “principio nominalistico”, in forza del quale “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”.

Dottrina e giurisprudenza ritengono che il predetto principio non trovi applicazione con riferimento a tutte le obbligazioni destinate ad essere adempiute mediante la corresponsione di una somma di denaro, bensì alle sole obbligazioni aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro, ossiC le obbligazioni di valuta.

Invece, le obbligazioni di valore, aventi – originariamente – ad oggetto una prestazione diversa rispetto ad una somma di denaro, sono sottratte al principio nominalistico.

Nel tempo, la giurisprudenza[1] ha delineato i vari step volti alla liquidazione delle obbligazioni di valore e, in particolare:

  1. aestimatio: individuazione del valore del bene all’epoca in cui è sorta l’obbligazione;
  2. taxatio: successiva attualizzazione di quel valore, per renderlo coerente con il potere d’acquisto della moneta all’epoca della liquidazione (mediante l’applicazione degli indici ISTAT);
  3. interessi compensativi: eventuale liquidazione dell’ulteriore danno da ritardo.

Sempre in materia di obbligazioni pecuniarie, l’art. 1224 c.c., dedicato specificamente ai danni, dispone che: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, [1284 comma 3] gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura [1950].Al creditore che dimostra di [2697] aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.

L’espropriazione per pubblica utilità

L’art. 8 del T.U. sulle espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001) elenca le fasi del procedimento espropriativo, con tre specifici sub-procedimenti che hanno una regolamentazione autonoma: “1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora: a) l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio; b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio”.

L’indennità, che ovviamente è ricompresa tra le obbligazioni pecuniarie sopra illustrate, viene calcolata secondo parametri predeterminati dal legislatore, ancorati, per lo più, al valore venale del bene.

La giurisprudenza della Corte EDU ha fornito un’interpretazione dell’indennità di esproprio difforme rispetto alle decisioni – ormai conformi – delle Corti domestiche.

In particolare, l’art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dispone che: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

Ebbene, secondo la Corte EDU, l’indennità di esproprio di un’area per pubblica utilità, quand’anche operata in maniera legittima, è comunque oggetto di rivalutazione monetaria, non essendo sufficiente prevedere, quale importo della indennità di esproprio, il solo valore venale del bene all’epoca dell’espropriazione, oltre interessi. In difetto di rivalutazione monetaria la privazione della proprietà costituirebbe una interferenza eccessiva ed ingiustificata alla luce della citata disposizione(Chinnici c/Italia del 14.04.2015).

Sorge quindi spontaneo domandarsi come si possano raccordare le norme nazionali (e la relativa interpretazione domestica) con le disposizioni della Convenzione EDU (su cui pronunciano i giudici della Corte di Strasburgo).

La Costituzione italiana, da un lato, dispone che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge” (art. 101) e, dall’altro, che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art. 117). In forza del combinato disposto delle citate norme, il Giudice nazionale è tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza Europea consolidatasi sulla norma conferente, fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro nell’applicazione e nell’interpretazione del sistema di norme, attribuito, in prima battuta, al Giudice comune (Corte Cost. n. 236 del 2011).In altri termini, il Giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo – esclusivamente –il “diritto consolidato” prodotto dalla giurisprudenza Europea.

Peraltro, in ragione della clausola di equivalenza sancita dall’art. 52, par. 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, non si è verificata una “trattatizzazione” indiretta e piena della CEDU, la quale è predicabile solo per le ipotesi nelle quali la fattispecie sia disciplinata dal diritto Europeo e non già da norme nazionali prive di legame con il diritto dell’Unione(in termini, Cass.,SS. UU., n. 9595/2012).

Ebbene, sulla scorta di tali premesse, è stata esclusa l’esistenza di un obbligo tout court del Giudice nazionale di uniformarsi alle sentenze della Corte EDU che sanciscono la necessarietà della rivalutazione monetaria.

Ad ogni modo, il diritto interno appresta, nei modi previsti dall’art. 1224, comma 2, c.c., un efficace rimedio per ovviare agli effetti negativi connessi al ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, a condizione, però, che ne sia fatta domanda.

Infatti, il privato espropriato non rimane privo di tutela: “il rimedio previsto dal diritto interno all’art. 1224 c.c., comma 2, è efficace. Lo stesso risulta infatti idoneo ad assicurare un risarcimento anche superiore […] a quello riferito agli effetti dell’inflazione, sempre che vi sia stata in giudizio la formulazione della relativa domanda, nel rilievo che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a chiedere semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. SU n. 5743 del 2015)” (Cass. Civ. n. 32911/2021).

Tali principi sono stati richiamati anche nella recentissima Ordinanza dello scorso 16 giugno, con cui la Cassazione ha inteso ribadire il proprio precedente orientamento, sancendo quindi che: “In tema di indennità di espropriazione, non trova diretta applicazione l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo al diritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto Europeo ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, consente di soddisfare ugualmente l’esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l’espropriazione e la liquidazione dell’indennizzo”.

In conclusione, secondo la Suprema Corte è pacifico nel nostro ordinamento il principio secondo cui le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta, e non di valore,“sicchè, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima”.

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]Si veda, p.e., Cass. civ., Sez. VI – 3, Ordinanzan. 15856/2019.

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