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IL “SOCCORSO FINANZIARIO” IN FAVORE DELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

 

La tematica relativa alle operazioni riconducibili al “soccorso finanziario” risulta estremamente attuale, anche in ragione del periodo di pandemia da Covid-19 e delle disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (art. 10, comma 6 bis, del D.L. n. 77 del 2021[1] conv. in L. n. 108 del 2021).

La normativa

L’art 14, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP: Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica) prevede il divieto del c.d. “soccorso finanziario”: “Le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009[2], n. 196 non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore di società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari delle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma […] purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento”. 

Il piano di risanamento deve essere approvato dall’Autorità di regolazione di settore (ove esistente) e comunicato alla Corte dei Conti con le modalità di cui all’art. 5 del TUSP e contemplare il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.
Il primo periodo dell’art. 14, comma 5, del TUSP introduce, dunque, la regola generale del divieto di “soccorso finanziario”, seppur temperata dalla previsione del secondo periodo che ammette alcune esclusioni.  

La giurisprudenza della Corte dei Conti

La Corte dei Conti si è più volte pronunciata sull’ammissibilità degli interventi attuati a sostegno di organismi partecipati, affrontando in particolare la natura dei rapporti finanziari sussistenti tra enti pubblici e società partecipate.  

Sul tema, con la recente Deliberazione n. 31/2022, la Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia ha chiarito che secondo le norme di diritto comune (che si applicano altresì alle società partecipate), nelle società di capitali – per le obbligazioni sociali – risponde solamente la società con il relativo patrimonio (ex artt. 2325 e 2462 c.c.). Dunque, in assenza di specifica deroga normativa, anche il socio pubblico – analogamente ad ogni altro socio – rimane esposto nei limiti della quota capitale detenuta[3]

Del resto, la questione è stata più volte affrontata dalla medesima Corte, la quale è giunta a consolidare l’orientamento secondo cui non sussiste a carico del socio pubblico – anche se unico socio – alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite né all’assunzione diretta dei debiti di una società partecipata[4]

In particolare, la Corte, tramite la citata Deliberazione ha rammentato che “da tempo il legislatore ha previsto che il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati rimane, anzitutto, precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio”, confermando il disposto dell’art 14, comma 5, del TUSP. 

Tale norma, del resto, esclude direttamente la possibilità di ricorrere al “soccorso finanziario” quale particolare forma di ripiano degli squilibri e conseguente integrazione delle perdite delle società “in mano pubblica”, da parte dell’ente partecipante, a favore delle partecipate versanti nelle menzionate condizioni di dissesto. 

La regola ha la funzione di cristallizzare l’abbandono della logica di “salvataggio obbligatorio” degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto, anche per uniformità alle norme europee che vietano ai soggetti operanti nel mercato di fruire di un diverso trattamento, coincidente con l’attribuzione di diritti speciali od esclusivi[5]

Invece, a sostegno delle società partecipate e con riferimento all’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, nel 2021 è entrata in vigore una previsione finalizzata a limitare gli effetti economici conseguenti a tale crisi: il Legislatore ha stabilito che l’esercizio dell’anno 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 5, né ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 del TUSP[6] (art. 10, comma 6 bis, del D.L. n. 77 del 2021[7] conv. in L. n. 108 del 2021). 

Inoltre, la Deliberazione n. 31/2022 specifica testualmente che “la neutralizzazione del divieto di sostegno finanziario prevista dal legislatore, nel decreto semplificazioni del 2021, è una misura a favore delle partecipate che, in ragione della pandemia, abbiano dichiarato perdite di esercizio”; tuttavia, tale previsione non deve e “non può costituire uno strumento per eludere e aggirare i divieti previsti, per le società in perdita ultratriennale, dal regime ordinario”. 

La ratio del divieto di “soccorso finanziario” generalizzato

Dunque, laddove non risultano riscontrabili condizioni di pacifica ed evidente straordinarietà nonché motivazioni riconducibili agli stretti profili corrispondenti, il “soccorso finanziario” non è ammesso poiché rappresenterebbe un’elusione dell’intento del Legislatore di razionalizzazione societaria in ambito pubblico. Quest’ultima resta, dunque, la regola generale in tema di soccorso finanziario in favore di organismi a partecipazione pubblica. 

In relazione agli interventi straordinari, la Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Veneto, con la Deliberazione n. 18/2021 ha disposto che la motivazione di tali interventi deve dare conto delle ragioni fattuali e giuridiche “dello specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali” con esplicitazione delle “ragioni economico-giuridiche dell’operazione le quali, dovendo necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare […] una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, […] nonché una compiuta valutazione circa l’opportunità di conservazione in vita dell’organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione”. 

In conclusione deve ritenersi fortemente limitata – per le amministrazioni locali – l’ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati, mediante erogazione di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiono privi quantomeno di una puntuale prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari[8].

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]D.L. 31 maggio 2021, n. 77 c.d. “Decreto Semplificazioni”.
[2]La norma, al comma 2, fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, enti ed altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. In particolare l’art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che “la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre”.
[3]
Solo in ipotesi particolari, infatti, è prevista – in via eccezionale – la responsabilità illimitata del socio unico (art. 2325, comma 2, e art. 2462, comma 2, c.c.).
[4]A tal proposito, Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 410/2016/PRSE; cfr. referto Sez. delle Autonomie di cui alla Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG; Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia/64/2021/PAR, e Sez. Reg. di Controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 56/2021/SRCPIE/PRSE.
[5]Sul punto, Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 296/2019.
[6]
Recante “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, il quale disciplina il fenomeno dell’accantonamento per perdite ed in particolare, al comma 1, dispone che “nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.
[7]D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni”).
[8]Sul punto, Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Liguria, Deliberazione n. 18/2021.

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