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IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA E’ ENTRATO IN VIGORE

 

Il D.L. n. 36/2022 recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” del 13 aprile 2022, mediante il disposto di cui all’art. 37 aveva prorogato, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (l’art. 37 disponeva che: “all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “16 maggio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2022” […]”).

Dunque, dopo numerosi differimenti, il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito anche “CCI”) è finalmente divenuto realtà: da pochi giorni non esiste più la vecchia Legge Fallimentare che, dal 1942, regolamentava la crisi e l’insolvenza degli imprenditori commerciali (fatta eccezione per i piccoli imprenditori[1]).

Nel CCI, quindi, è confluita tutta la regolamentazione concernente la crisi di grandi e piccole imprese ed anche di soggetti già esclusi dalla disciplina fallimentare, come gli imprenditori agricoli.

Le principali novità del CCI

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice viene, di fatto, mantenuta vigente l’attuale disciplina fallimentare accentuando l’efficacia di norme mirate ad una gestione più efficiente e conservativa (laddove possibile) del risanamento aziendale, in una prospettiva meno penalizzante per la continuità delle attività imprenditoriali.

Molti istituiti già presenti nella previgente normativa (dal concordato preventivo o fallimentare alle procedure di sovraindebitamento) sono stati mantenuti, seppur riformati. Altri, invece, sono stati introdotti ex novo: su tutti la composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione, al fine di tentare l’anticipazione della risoluzione della crisi e dell’insolvenza e di aumentare la responsabilizzazione degli organi societari, favorendo la continuità aziendale.

Risulta evidente il tentativo di introdurre una disciplina organica, finora non sussistente.

Tra le novità spiccano altresì l’introduzione di meccanismi finalizzati all’emersione anticipata dello stato di crisi: obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore ed oneri di segnalazione posti a carico di soggetti qualificati.

Significativa importanza hanno le nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi: si tratta di una serie di misure volte ad anticipare l’emersione della crisi mediante la segnalazione ad un apposito organismo extra-giudiziario, che offre supporto al debitore nella composizione della crisi stessa e nel raggiungimento di un accordo con i creditori[2].

Peculiarità della nuova normativa e novità terminologiche

Il nuovo CCI è caratterizzato da una notevole lunghezza del dettato normativo e, quindi, potrebbe causare difficoltà interpretative.

Tuttavia, l’entrata in vigore del Codice è stata senz’altro opportuna per ultimare il percorso, già avviato dal legislatore mediante precedenti aggiornamenti della Legge Fallimentare, finalizzato a rendere questo settore del diritto sempre meno “liquidatorio” – e, dunque, più “conservativo” – rispetto alle attività imprenditoriali, anche al fine di non ledere i correlati valori occupazionali (anzi, per favorirne il recupero).

Del resto, emerge nel CCI il tentativo di guardare verso nuovi orizzonti, ad esempio mediante la rimozione della parola “fallimento”, sostituita da “liquidazione giudiziale”.
Con la riforma, inoltre, viene introdotta una mite definizione di “stato di crisi”, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendosi l’attuale nozione di “insolvenza” come effettiva incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni verso i terzi.

Il legislatore ha anche regolamentato alcuni indici della “crisi” d’impresa: ad esempio squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l’esercizio in corso o per i 6 mesi successivi e sulla continuità aziendale, in presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti[3].

Le nuove previsioni tentano di costituire una forte innovazione ideologica, in particolar modo l’eliminazione della parola “fallimento”: dal punto di vista etimologico, infatti, tale vocabolo viene associato alla chiusura definitiva della realtà aziendale; il ricorso ad un’espressione meno penalizzante può certamente supportare l’intenzione conservativa del legislatore, risultando maggiormente coerente con tale intenzione.

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]La cui disciplina era contenuta nella Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012, in vigore dal 2015).
[2]Da tale procedura sono escluse le grandi imprese e le società quotate.
[3]
Le imprese hanno la facoltà di derogare a detti indici, fornendo i c.d. “indici personalizzati”, illustrati nella nota integrativa al bilancio e muniti di attestazione di adeguatezza redatta da un professionista indipendente.

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