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IL NUOVO “CANONE ANTENNE”

 

Il D.L. n. 77/2021[1], così come convertito dalla Legge n. 108/2021, ha innovato la disciplina del canone dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica per gli impianti insistenti sul territorio degli Enti locali.

In particolare, il comma 5-ter dell’art. 40 ha introdotto il nuovo comma 831-bis alla L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che così dispone:

Dopo il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ inserito il seguente: “831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilita’ di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non e’ modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non e’ applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone e’ effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

n sostanza, la nuova disposizione prevede un canone nella misura fissa di Euro 800,00, ad eccezione dei casi di occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture[2].

Il canone non è modificabile dai singoli Enti, né può essere maggiorato “da alcun tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura”.

Ambito di applicazione

Nel silenzio del legislatore, è da ritenere che il canone in parola si applicherà ai soli impianti che insistono su aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell’Ente, mentre rimarranno esclusi quelli posizionati su beni patrimoniali disponibili, regolati da contratti di locazione.

Invero, l’art. 93 del D.lgs. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) che vieta l’imposizione di onere finanziario, reale o contributo “in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”, fatta salva l’applicazione della TOSAP o della COSAP (ora riassorbite nel c.d. CUP), è pacificamente applicabile unicamente agli impianti insistenti sul suolo demaniale o sul patrimonio indisponibile dell’Ente.

In questo senso, si richiama, ad esempio, la Sentenza n. 4178/2018 della Corte d’Appello di Milano, emessa con riferimento a contratti di locazione il cui canone era stato liberamente pattuito inter partes ed aventi ad oggetto terreni comunali sui quali erano state installate due stazioni base per telefonia cellulare.

Con tale pronuncia è stato chiarito che “essendo i terreni locati patrimonio disponibile del Comune, ben poteva l’appellato concordare liberamente il canone perché l’art. 93 trova applicazione nella diversa ipotesi in cui i beni oggetto dell’occupazione da parte dei gestori telefonici appartengano al demanio o al patrimonio indisponibile. In questo caso, non possono essere imposti ulteriori oneri, come espressamente sancito dal primo comma, al di fuori di TOSAP /COSAP come previsto dal secondo comma. In altri termini, l’art. 93, nel fare salva l’applicazione della TOSAP e del COSAP, non può che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, con l’esclusione quindi di spazi ed aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente”.

Tale conclusione è avvalorata dalla Nota Interpretativa della Fondazione ANCI in data 02.11.2021, ove si legge che la disposizione è “da considerarsi rivolta esclusivamente agli impianti localizzati in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell’Ente, alla luce dell’ormai pacifica applicazione dell’art. 93 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) solo al suolo demaniale o al patrimonio indisponibile, rinviando lo stesso – al comma 2 – alla disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ovvero del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ora riassorbite dal canone unico”.

Per l’effetto, con riferimento gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili, la Pubblica Amministrazione agisce alla stregua di un soggetto privato e può legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando così applicazione la disciplina del “canone antenne”.

Entrata in vigore

Posto che il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, e considerato che la norma in esame è entrata in vigore in data 15.08.2021, la disposizione dovrà trovare applicazione a far data dal 2022.

Criticità

Il canone fisso di Euro 800,00, immodificabile a prescindere dalla vastità dell’area occupata dall’impianto, implica una grave perdita di gettito per le Amministrazioni comunali, nonché un’abnorme disparità di trattamento tra gli impianti siti su aree private o pubbliche del patrimonio disponibile.

Alla luce di tali evidenti criticità, si condivide l’auspicio, avanzato dalla Fondazione ANCI, che venga adottato al più presto un provvedimento correttivo.

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”

[2]L’art. 831 della L. n. 160/2019 dispone infatti quanto segue: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilita’, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e’ dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
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Classificazione dei comuni Tariffa
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Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
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Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
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In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non puo’ essere inferiore a euro 800. Il canone e’ comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e’ quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed e’ comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone e’ effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle citta’ metropolitane, il canone e’ determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”.

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