Il Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022, finalmente entrato in vigore, ha ad oggetto la “Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”, in applicazione del disposto di cui all’art. 6 del D.L. n. 76/2020[1](Decreto Semplificazioni) convertito nella Legge n. 120/2020.
Le (tanto attese) Linee Guida (Allegato A) costitutive del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) interessano i soggetti giuridici di cui all’art. 3, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 50/2016[2] (Codice), nonché gli operatori economici affidatari di lavori, come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. p) del medesimo Codice, ossia tutti i soggetti pubblici e privati cui si applica obbligatoriamente tale disciplina.
Nelle Linee Guida viene raccomandata la costituzione del CCT ante operam in particolare per le opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC): il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche al fine di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori ed a formulare eventuali osservazioni.
Di seguito le principali caratteristiche del CCT.
La costituzione del CCT
Il CCT deve essere obbligatoriamente costituito presso ogni stazione appaltante per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice, prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data (per i contratti la cui esecuzione fosse già iniziata alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni il collegio consultivo tecnico avrebbe dovuto essere nominato entro il termine di trenta giorni).
Il CCT può anche essere costituito in via facoltativa, per volontà concorde delle parti (pubblica amministrazione ed operatore economico).
La costituzione del CCT concerne l’affidamento di lavori finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e di manutenzione straordinaria (vengono esclusi gli affidamenti relativi a forniture e servizi ed i lavori di manutenzione ordinaria, come precisato al punto 1.2.1. delle Linee Guida), nonchè in ipotesi di contratti misti (qualora la parte dei lavori superi la soglia comunitaria individuata all’art. 35, comma 9, del Codice), e per contratti stipulati mediante accordi-quadro con operatori economici o per i lotti di importo pari o superiore a dette soglie.
Molto importante la previsione contenuta al punto 2.3.1. delle Linee Guida: l’inottemperanza dell’obbligo di costituzione del CCT (ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso) è valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, nonché sotto il profilo della “buona fede contrattuale”, nei rapporti tra stazione appaltante ed operatore economico.
I componenti del CCT
A norma del punto 2.2.1 dell’Allegato, la nomina dei componenti del CCT spetta ad entrambe le parti, che procedono alla loro individuazione anche tra il personale dipendente. Inoltre, possono essere nominati membri i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: giuristi, ingegneri, architetti o economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l’assunzione di significativi incarichi (responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori ed altri analoghi); ingegneri ed architetti appartenenti (o già appartenenti) al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001[3]; giuristi che ricoprono (o hanno ricoperto) la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, prefetto, avvocato dello Stato, dirigente di amministrazioni pubbliche o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato, soggette all’applicazione del Codice dei contratti pubblici; economisti che ricoprono (o hanno ricoperto) la qualifica di dirigente di amministrazioni pubbliche o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all’applicazione del medesimo Codice.
Il Collegio può essere composto, alternativamente, da tre o cinque membri, tra i quali viene individuato il presidente; in caso di mancato accordo sulla nomina del presidente la designazione compete al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili se l’opera oggetto dell’affidamento risulta di interesse nazionale, o dalle Regioni o dalle Città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.
Le incompatibilità dei membri sono disciplinate al punto 2.5 delle Linee Guida.
La funzione del CCT
In linea generale, il CCT assolve una funzione preventiva di risoluzione delle controversie attinenti all’iter realizzativo dell’opera pubblica.
A norma del punto 4 dell’Allegato, l’effettiva finalità istituzionale del Collegio Consultivo Tecnico si sostanzia nella “assistenza” all’intera fase di avvio, esecuzione e collaudo dei lavori, al fine di prevenire eventuali problematiche e conflittualità incidenti sull’esecuzione.
Quanto alle determinazioni, il CCT rende pareri obbligatori ma non vincolanti. Naturalmente resta intatta la competenza decisionale del responsabile del procedimento e della stazione appaltante in materia di sospensione o di risoluzione del contratto.
Le determinazioni del CCT
Il CCT può operare analogamente ad un collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 808 ter c.p.c., previo consenso dell’amministrazione e dell’operatore economico affidatario.
Il CCT non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale ex art. 808 ter c.p.c. sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lett. a), b) e d), dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 76/2020, ovvero in caso di sospensione obbligatoria dei lavori per violazione di norme penali o antimafia, o per gravi ragioni di ordine o salute pubblici o di pubblico interesse.
Dunque, il CCT si pronuncia con reale efficacia di lodo arbitrale unicamente sulle questioni oggetto di parere facoltativo ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020 o di quelle oggetto di parere obbligatorio di cui alla lett. c), dell’art. 5, comma 1, del medesimo Decreto, ossia in tema di “gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti”.
Le determinazioni del CCT, produttive degli effetti del lodo contrattuale, sono impugnabili per le ragioni elencate all’art. 808 ter, comma 2, c.p.c..
Quindi, nel caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, le determinazioni del CCT finalizzate alla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche, sorte in qualsiasi fase realizzativa, assumono carattere “dispositivo”, e sono direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi e di oneri a carico delle parti, nonché, in definitiva, alternative all’accordo bonario.
Peraltro, a norma del punto 5.1.4. delle Linee Guida, la volontà di una sola delle parti coinvolte nel contratto è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale di tali determinazioni.
Lo scioglimento del CCT
Lo scioglimento del Collegio obbligatoriamente costituito avviene entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto unico di collaudo tecnico-amministrativo. Tale previsione generale non opera nel caso in cui vi sia la necessità di ottenere pareri o determinazioni inerenti il collaudo. Nel caso di attivazione di CCT privo di carattere obbligatorio lo scioglimento può intervenire, previo accordo tra le parti, in qualunque momento.
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Certamente il CCT può costituire uno strumento per evitare conflittualità tra operatore economico e stazione appaltante durante la fase di esecuzione di lavori pubblici importanti o complessi (la costituzione è obbligatoria per opere soprasoglia), ma anche in caso di lavori di minore rilievo un CCT “facoltativo” può senz’altro agevolarne il regolare compimento soprattutto in periodi di grande incertezza economica (come quello odierno, in cui la pandemia ancora non si è conclusa e, addirittura, in una parte di Europa è in corso una guerra insensata), nei quali il costo delle materie prime è sempre più alto e pare fuori controllo.
Studio Legale DAL PIAZ
[1]c.d. “Decreto Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
[2]“Codice dei contratti pubblici”.
[3]Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.