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GIUSTIZIA PENALE: LA “RIFORMA CARTABIA”
D. LGS. n. 150/2022

 

Il 30 dicembre 2022 è entrata in vigore la riforma della giustizia penale introdotta dal D.Lgs. n. 150/2022, attuativo della Delega conferita al legislatore con L. n. 134/2021 (c.d. “riforma Cartabia”).

La riforma innova profondamente il sistema sanzionatorio ed il processo, rafforza la giustizia riparativa e dà nuovo impulso al processo penale telematico.

Di seguito le principali novità.

  1. Le indagini preliminari.

Ai sensi del nuovo comma 2 dell’art. 405 c.p.p. le indagini preliminari devono concludersi entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Tale termine è ridotto a sei mesi quando si procede per una contravvenzione ed è aumentato sino ad un anno e sei mesi quando si procede per uno dei gravi delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a).

La proroga delle indagini preliminari può essere concessa per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Resta tuttavia fermo l’istituto dello spatiumdeliberandi, introdotto dalla c.d. “riforma Orlando”, in forza del quale il P.M. esercita l’azione penale ovvero richiede l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini (cfr. nuovo art. 407 bis, comma 2).

In ogni caso, la novità più significativa riguarda i presupposti dell’archiviazione: infatti, ai sensi dell’art. 408, come modificato, il P.M. presenta richiesta di archiviazione “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.

  1. L’udienza preliminare.

L’udienza preliminare è profondamente investita dalla riforma, che introduce un nuovo canone di giudizio ai fini dell’accertamento della responsabilità: l’art. 425 c.p.p., infatti, come novellato in accordo al citato art. 408, onera il G.U.P. di pronunciare sentenza di non luogo a procedere “quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.

Ulteriori novità riguardano le formalità di costituzione della parte civile, che devono essere compiute, a pena di decadenza, “prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti” (cfr. art. 79, comma 1, c.p.p.) e, dunque, in apertura all’udienza preliminare.

Infine, perseguendo finalità di semplificazione e deflazione, la riforma ha introdotto due meccanismi di modificazione dell’imputazione viziata già nell’udienza preliminare. In particolare:

  • quando il Giudice rileva la formulazione generica dell’imputazione, sentite le parti, invita il P.M. a riformularla; qualora questi non provveda, il Giudice dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e la restituzione degli atti al P.M. (cfr. art. 421, comma 1, c.p.p.);
  • quando nel corso dell’udienza il fatto risulti diverso da come è descritto nell’imputazione ovvero debba essere oggetto di una nuova qualificazione giuridica, il Giudice invita il P.M. ad operare le necessarie modificazioni; tuttavia, se la difformità rilevata permane, il Giudice dispone anche d’ufficio la restituzione degli atti al P.M. (cfr. art. 423, comma 1 bis, c.p.p.).
  1. I riti alternativi.

La riforma innova la disciplina dei riti alternativi in un’ottica deflattiva, ampliando le condizioni di accesso ed aumentando i relativi vantaggi premiali.

Nel dettaglio, in tema di giudizio abbreviato il nuovo comma 2 bis dell’art. 442 c.p.p. dispone che il Giudice dell’esecuzione applichi la riduzione di 1/6 della pena, ulteriore rispetto al tradizionale sconto pari ad 1/3, nelle ipotesi in cui l’imputato non abbia impugnato la sentenza di condanna. La finalità è evidentemente quella di limitare la formulazione di impugnazioni dilatorie.

Inoltre, quando la richiesta di accesso all’abbreviato è condizionata ad una integrazione probatoria, il neo-modificato comma 5 dell’art. 438 c.p.p. onera il Giudice di disporre il rito alternativo allorquando l’integrazione è necessaria ai fini della decisione e “il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”.

In materia di patteggiamento le novità riguardano gli effetti premiali: infatti, secondo le nuove previsioni, l’imputato ed il P.M. possono chiedere al Giudice di non ordinare la confisca facoltativa ovvero di ordinarla per taluni beni specificatamente individuati o per un determinato importo.

Inoltre, nei soli procedimenti di applicazione della pena superiore ad anni due di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva (c.d. “patteggiamento allargato”), la richiesta delle parti può altresì riguardare la non applicazione o l’applicazione per una durata di tempo limitata delle pene accessorie (cfr. art. 441, comma 1, c.p.p.).

Infine, in virtù delle modifiche al comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., la sentenza di applicazione della pena sarà priva di efficacia di giudicato e non potrà essere utilizzata a fini probatori nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi.

Nel giudizio immediato il Decreto del Giudice deve contenere, ai sensi del nuovo art. 456, comma 2, c.p.p., l’avviso che l’imputato può chiedere, oltre al giudizio abbreviato ed al patteggiamento, anche la sospensione del procedimento con messa alla prova. La previsione è stata introdotta in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 19/2020.

Dopo la notificazione del Decreto di giudizio immediato, il Giudice deve “in ogni caso” fissare la camera di consiglio quando sia presentata richiesta di giudizio abbreviato (cfr. art. 458, comma 2, c.p.p.) ovvero quando sia formulata richiesta di patteggiamento ex art. 446 c.p.p. (cfr. nuovo art. 458 bis c.p.p.).

Infine, nel procedimento per decreto è stato profondamente innovato l’art. 460 c.p.p., in forza del quale il condannato beneficia di un’ulteriore riduzione della pena pari ad 1/5, “con rinuncia all’opposizione”, se effettua il pagamento entro quindici giorni dalla notifica del Decreto.

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 5 della medesima norma, il reato si estingue a condizione che l’imputato, oltre a non commettere un altro delitto o un’altra contravvenzione nei termini di legge, abbia pagato la pena pecuniaria comminata.

  1. Le impugnazioni.

Nel giudizio di appello le novità principali riguardano la forma delle impugnazioni.

In particolare, il neo-introdotto comma 1 bis dell’art. 581 c.p.p. sanziona l’impugnazione con l’inammissibilità “quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”. La previsione è priva di reale portata innovativa, in quanto si limita a normare il noto principio di specificità dei motivi di appello fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione nella Sentenza n. 8825 del 22.02.2017 (c.d. “Galtelli”).

Inoltre, l’art. 589 bis prevede come regola la trattazione dell’appello in camera di consiglio, salva la richiesta presentata dall’appellante e comunque dall’imputato entro quindici giorni dall’udienza.

Analoghe novità sono state introdotte nel giudizio di Cassazione, per il quale la regola è parimenti quella della trattazione cartolare ai sensi dell’art. 611 c.p.p., salva diversa richiesta delle parti nei casi espressamente previsti dalla legge.

Degna di menzione è, infine, l’introduzione dell’art. 628 bis c.p.p., in forza del quale il condannato o sottoposto a misura di sicurezza può chiedere alla Corte di Cassazione di “adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”.

  1. La prescrizione e l’improcedibilità.

Come noto, la riforma “Cartabia” ha profondamente innovato l’istituto della prescrizione. La L. n. 134/2021, infatti, con previsioni immediatamente precettive, ha introdotto l’art. 161 bis c.p., a norma del quale la pronuncia della sentenza di primo grado determina la cessazione definitiva del corso della prescrizione.

Tale novità è, tuttavia, complementare al nuovo meccanismo dell’improcedibilità di cui all’art. 344 bis c.p.p., entrato in vigore già nel corso dell’anno 2021.

In particolare, costituiscono cause di improcedibilità dell’azione penale (e dunque impongono la pronuncia di sentenza di non doversi procedere):

  • la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni;
  • la mancata definizione del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno.

Peraltro, nei soli procedimenti nei quali l’impugnazione sia formulata entro il 31.12.2024 gli anzidetti termini sono aumentati a tre anni per il giudizio di appello e ad un anno e sei mesi per il giudizio di Cassazione.

  1. La particolare tenuità del fatto.

Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia sono volte ad ampliare l’ambito di operatività dell’istituto, che risulta oggi applicabile a tutti i reati puniti, nel minimo (anziché nel massimo), con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni, salvi alcuni illeciti tassativamente esclusi dallo stesso art. 131 bisc.p..

Resta invece invariata la disciplina processuale per la dichiarazione di particolare tenuità.

  1. Il processo telematico.

Al fine di attuare gli obbiettivi fissati nel PNRR, la riforma introduce specifiche disposizioni volte alla digitalizzazione del processo penale.

In particolare, i nuovi artt. 110, 111 bis e 111 ter c.p.p. impongono il deposito, la formazione e la raccolta di atti e documenti processuali in via telematica.

Inoltre, l’art. 148 c.p.p., come modificato, prevede modalità di notifiche telematiche e consente all’indagato (o all’imputato) di eleggere domicilio per le notificazioni presso un indirizzo telematico.

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

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