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DUE IMPORTANTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI:
Collegio Consultivo Tecnico negli appalti pubblici Proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime

 

A distanza di pochi giorni sono state emesse due importanti pronunce giurisprudenzialirispettivamente in tema di:

  1. incarico di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico
  2. illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali marittime.

1.  T.A.R. per il Lazio, Sez. III, Ordinanza n. 2585 del 19.04.2022

Con Ordinanza n. 2585 del 19.04.2022 il T.A.R. Lazio, accogliendo la domanda cautelare promossa dall’Ordine degli Avvocati di Roma con l’intervento ad adiuvandum della Società Italiana Avvocati Amministrativisti,ha sospeso l’efficacia del punto 2.4.2., lett. c), delle Linee Guida costitutive del Collegio Consultivo Tecnico (Allegato A del Decreto n. 12 del 17 gennaio 2022 del M.I.M.S.), che esclude gli Avvocati del libero Foro dalla possibilità di essere nominatiPresidenti del CCT stesso[1].

In particolare, il Collegio ha rilevato l’irragionevoleesercizio della discrezionalità riconosciuta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dall’art. 6, comma 8 bis, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) sotto molteplici profili.

Innanzitutto, la previsione contenuta nel punto 2.4.2., lett. c), delle Linee Guida appare illogica e discriminatoria in quanto la categoria professionale degli Avvocati del libero Foro rientra tra quelle che possono essere nominate componenti del CCT, ai sensi del punto 2.4.3., lett. b).

Tuttavia, tale categoria professionaleviene esclusa dal novero dei giuristi che possono aspirare alla carica di Presidente del CCT posto che il punto 2.4.2., lett. a), delle Linee Guida individua tra i requisiti prescritti per la nomina l’assunzione di incarichi che risultano incompatibili con l’esercizio dell’attività forense[2].

Inoltre, la previsione censurataannovera, quale ulteriore requisito per i giuristinominabili a Presidente, il possesso di determinate qualifiche professionali tutte accomunate dalla sussistenza di “uno spiccato legame di funzionalizzazione con il c.d. Stato-apparato”,non contrattualizzato ed in regime di diritto pubblico[3].

La medesima disposizione opera, però, secondo il T.A.R.,una “irragionevole ed illogica equiparazione” di tale personale pubblicistico con la categoria deidirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato, e quindi“contestualmente una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra la predetta categoria di dirigenti e gli avvocati del libero Foro, affiorante quindi in peius nei confronti degli avvocati”.

E ancora, secondo il Collegio, la scelta del M.I.M.S. di precludere agli Avvocati del libero Foro la possibilità di accedere all’incarico di Presidente del CCT non appare logicamente coerente con i compiti demandati ex lege a tale organo, posto che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (fonte primaria di costituzione del Collegio), il CCT assolve alla funzione di “rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso”.

Per l’effetto, il Giudice Amministrativo ha sospeso l’efficacia del punto 2.4.2., lett. c), delle Linee Guida istitutive del CCT, ritenendo altresì sussistente il “danno grave e irreparabile” derivante dall’impossibilità per gli Avvocati del libero Foro di ricoprire l’incarico di Presidente di istituendi Collegi nonostante l’avvenuta designazione ad opera delle parti (Pubblica Amministrazione ed operatore economico).

2. Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza n. 15676 del 22.04.2022

La Suprema Corte, in un giudizio di impugnazione avente ad oggetto il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo ex art. 1161 del Codice della navigazione, ha ripercorso l’evoluzione normativa nazionale in materia diproroghe legali dei termini di durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative[4], soffermandosi, in particolare, sulla portata delle pronunce nn. 17 e 18 del novembre 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Come noto, il Consiglio di Stato con le sentenze gemelle del 2021 ha sancito l’incompatibilità della disciplina nazionale, che prevede la proroga ex legefino al 31.12.2033delle concessioni demaniali marittime, ai principi di derivazione comunitaria, per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 TFUE sia con l’art. 12 della Direttiva 123/2006/CE (c.d. Bolkestein), affermando la necessità di affidare tali concessioni balneari all’esito di procedure ad evidenza pubblica.

Tuttavia, il Giudice Amministrativo, consapevole dell’incertezza normativa e della necessità di prevedere “un lasso di tempo che consenta a Governo e Parlamento di approvare doverosamente una normativa che possa riordinare la materia e disciplinarla in conformità con l’ordinamento comunitario, essendo ormai ineludibili le istanze di tutela della concorrenza e del mercato nonché l’esigenza di tutela del concessionari uscenti”, ha rinviato al 31.12.2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga solo ed esclusivamente per le concessioni successive all’entrata in vigore del D.L. n. 194/2009, il cui art. 1, comma 18, ha introdotto il sistema di proroghe tacite[5].

Con la Sentenza n. 15676 del 22.04.2022, la Suprema Corte ha rimarcato la decisione dell’Adunanza Plenaria che nonlegittima alcuna proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime, ma, anzi, afferma l’illegittimità delle leggi nazionali di proroga per contrasto con la normativa sovranazionale.

La Cassazione, Sez. III Penale, nel caso concreto,posto che la concessione del demanio marittimo del ricorrente – titolare di uno stabilimento balneare ligure – è stata rilasciata nel 1998 e definitivamente scaduta nel dicembre 2009 senza essere mai stata oggetto di proroghe tacite, ha quindi stabilito che al termine di scadenza di tale concessionenon possa applicarsi il rinvio al 31.12.2023 (termine consequenziale alle citate pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), con conseguente integrazione del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo ai sensi dell’art. 1161 del Codice della navigazione, che legittima il sequestro preventivo dell’arenile e delle strutture balneari.

Secondo alcuni dati sarebbero oltre 17.000 le concessioni demaniali marittime illegittimamente prorogate, e quindi ancora in corso, in Italia.

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]Su questo sito è stato pubblicato in data 22.03.2022 l’articolo “IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NEGLI APPALTI PUBBLICI. DECRETO 17 GENNAIO 2022 N. 12 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI”: https://bit.ly/3OrHw90.
[2]Punto 2.4.2., lett. a), delle Linee Guida (Allegato A del D. M. n. 12/2022): “[…] ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l’avvenutaassunzione di significativi incarichi di responsabile unico delprocedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissionedi collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione perl’accordo bonario nell’ambito di appalti sopra soglia europea eproporzionati all’incarico da assumere […]”.
[3]Punto 2.4.2., lett. c), delle Linee Guida: “[…] giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordi-nario, amministrativo o contabile; avvocato delloStato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sededa almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cuiall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 […]”.
[4]Già oggetto di approfondimento nell’articolo “Il problema delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime” del 31.03.2021: https://bit.ly/3vAaP0y.
[5]Il termine di scadenza delle concessioni demaniali, inizialmente stabilito al 31.12.2015 dal D.L. n. 194/2009, è stato ulteriormente prorogato dal D.L. 18 ottobre 2012, convertito nella L. n. 221/2012, sino al 31.12.2020, e, infine, per ef-fetto dell’art. 1, commi 682,683 e 684, della L. n. 145/2018, sino al 31.12.2033.

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