PARTNERSHIP

Descrizione dell'immagine

Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 – c.d. “Decreto Semplificazioni Bis”

 

LE MODIFICHE ALLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  1. n. 241/1990

 

E’ entrato in vigore l’importante D.L. n. 77/2021 “Semplificazioni bis” (Titolo VI), che ha apportato, tra l’altro, significative modifiche al regime generale del procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241/1990, prevedendo, in particolare, misure atte ad accelerare e snellire l’azione amministrativa, ed a rafforzare la capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 61 D.L. n. 77/2021: “Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo”

L’articolo 61 del D.L. n. 77/2021, in materia di conclusione del procedimento amministrativo (ex art. 2 L. n. 241/1990), modificando il comma 9 bis della L. n. 241/1990, prevede la possibilità per l’organo di governo di attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia procedimentale della Pubblica Amministrazione, non solo ad “un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione” – come avveniva in precedenza – ma anche ad “una unità organizzativa.

Il titolare del potere sostitutivo, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, deve procedere d’ufficio (e non solo ad istanza del privato interessato) ad esercitare tale attribuzione, e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta (comma 9 ter L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 61 D.L n. 77/2021).

Art. 62 D.L. n. 77/2021: “Modifiche alla disciplina del silenzio-assenso”

Il D.L. “Semplificazioni bis” introduce il comma 2 bis all’art. 20 della Legge sul procedimento amministrativo, ai sensi del quale, in caso di perfezionamento del silenzio assenso[1], la Pubblica Amministrazione è tenuta, su richiesta del privato interessato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, e, pertanto, dell’intervenuto accoglimento della domanda.

L’attestazione deve essere rilasciata entro dieci giorni dall’istanza del privato, decorsi i quali l’interessato può sostituirla con un’autodichiarazione ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Tale onere dichiarativo si aggiunge a quello già previsto dall’art. 18 bis della medesima Legge in relazione alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni da parte del privato: “Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.

Art. 63 D.L. n. 77/2021: “Annullamento d’ufficio”

Viene ridotto il termine entro il quale l’Amministrazione può annullare d’ufficio i propri atti.

Infatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, come modificato dall’articolo in esame, il “termine ragionevole” entro il quale la Pubblica Amministrazione, in presenza di ragioni di interesse pubblico, può annullare in autotutela i propri atti illegittimi (poiché adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o incompetenza, ex art. 21 octies della medesima Legge) aumenta da 18 a 12 mesi, che decorrono dal momento del rilascio di una autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, tranne in ipotesi di falsità o dichiarazioni mendaci rese da parte del soggetto privato (ex art. 21 nonies, comma 2 bis, L. n. 241/1990).

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1] Art. 20, comma 1, L. n. 241/1990: Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19 [“Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”], nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3 [“Conclusione del procedimento”], il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 [indizione di Conferenza di Servizi da parte dell’Amministrazione competente].

Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato”.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy