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D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis). La revisione dei prezzi nei contratti pubblici

 

Rispetto al 2020 il prezzo di acquisto dell’acciaio è aumentato di più del 40%, quello dei nastri per manufatti e barriere stradali è arrivato fino al 76% ed i costi del legno e del rame si sono innalzati di più di un terzo: sono questi alcuni dei rincari eccezionali dei prezzi dei più diffusi materiali da costruzione causate dagli effetti della pandemia.
Le conseguenze che numeri così elevati provocano nel mondo degli appalti pubblici sono gravi ed affliggono sia gli operatori economici che le Stazioni Appaltanti: il costo dei materiali aumenta improvvisamente ma i prezzi nei contratti rimangono invariati (dato che il D.Lgs. n. 50/2016 non prevede adeguati meccanismi di revisione), con il tangibile rischio dello stallo dei cantieri.

Già nel 2020 l’ANCE aveva rilevato la pericolosità e la straordinarietà della situazione ed aveva messo a disposizione sul proprio sito dei modelli di istanze con le quali gli appaltatori potevano chiedere il riconoscimento dei maggiori costi sopportati, in attesa di un invocato intervento del legislatore.

La soluzione normativa è stata introdotta in sede di conversione in Legge del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis[1]) con l’adozione dell’art. 1 septies, per mezzo del quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha previsto una specifica disciplina di revisione dei contratti pubblici.

L’art. 1 septies del D.L. 73/2021 e la sua attuazione

La normativa si applica ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (ovvero il 25 luglio 2021), per i lavori eseguiti e contabilizzati nei primi 6 mesi del 2021[2].

Il piano di sostegni si basa sulle tabelle pubblicate dal Ministero contenenti le rilevazioni delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi rispetto ai prezzi medi dell’anno 2020[3].

Gli operatori economici possono richiedere alle Stazioni Appaltanti una compensazione che si determina applicando le variazioni percentuali rilevate dal Ministero alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.

A partire dal 23 novembre 2021 gli appaltatori hanno 15 giorni per presentare l’istanza di compensazione per le variazioni in aumento[4] alla Stazione Appaltante, indicando i materiali rincarati utilizzati nell’esecuzione dell’appalto e richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

Sarà lo stesso direttore dei lavori che presenterà al RUP o al dirigente preposto il conteggio effettuato per la convalida e la successiva verifica della disponibilità delle somme nel quadro economico dello specifico appalto; la Stazione Appaltante potrà infatti provvedere alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento[5].

Per le cifre eccedenti il Ministero ha predisposto un apposito Fondo con una dotazione di 100.000.000,00 di euro[6], che saranno distribuiti tra gli operatori richiedenti non in relazione al valore del contratto per il quale si è proposta l’istanza bensì esclusivamente sulla base dell’appartenenza ad una delle tre categorie individuate ai sensi degli artt. 61 e 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207[7]: piccola impresa, media impresa, grande impresa[8]. Nel caso di raggruppamenti di imprese si farà riferimento alle dimensioni della mandataria.

Le Stazioni Appaltanti che richiederanno l’accesso al Fondo dovranno trasmettere al Ministero le istanze pervenute entro 60 giorni a partire dallo scorso 23 novembre, unitamente a:

  • documentazione giustificativa prodotta dall’aggiudicatario;
  • attestazione relativa all’importo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di appartenenza dell’impresa richiedente;
  • dichiarazione comprovante l’insufficienza delle proprie risorse finanziarie (risultanti dal quadro economico) per far fronte alla compensazione.

Nel caso in cui il Fondo non risulti sufficiente per coprire tutte le domande ricevute, le Stazioni Appaltanti beneficeranno in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse: la percentuale di partecipazione da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo è determinata dal rapporto tra le cifre stanziate per la categoria di appartenenza e le richieste riferite alla medesima categoria. Tale percentuale sarà applicata dalla Stazione Appaltante per ogni singola istanza di compensazione.

L’assegnazione delle risorse sarà comunicata dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere alle Stazioni Appaltanti[9], le quali dovranno corrispondere a ciascun appaltatore la cifra spettante. In caso di raggruppamenti di imprese la somma verrà consegnata alla mandataria, la quale si occuperà di distribuirla alle mandanti in base agli accordi intercorrenti.

Infine, il Ministero ha pubblicato sul proprio sito una circolare nella quale ha chiarito le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione, consultabile al link
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/CIRCOLARE_compensazione_prezzi.pdf

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1] Convertito in L. n. 106 in data 23 luglio 2021.

[2] Anche in deroga all’art.133 del D. Lgs n. 163/2006 e all’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016.

[3] Le tabelle sono allegate al Decreto 11 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 novembre 2021.

[4] Per le variazioni in diminuzione sarà la Stazione Appaltante ad avviare la procedura d’ufficio nella stessa finestra temporale: il RUP valuterà eventuali crediti e provvederà ai recuperi.

[5] Fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente.

[6] Istituito e disciplinato con il Decreto 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28 ottobre 2021.

[7] Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L. 163/2006.

[8] Il Fondo è stato internamente tripartito assegnando 34.000.000,00 euro alle piccole imprese e 33.000.000,00 euro ciascuna alle medie e grandi imprese.

[9] L’assegnazione alle Stazioni Appaltanti sarà pubblicata sul sito del Ministero.

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