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CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA ED EXCEPTIO DOLI GENERALIS
Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 32720/2022

 

Con la recentissima Sentenza n. 32720 pubblicata in data 07.11.2022 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’istituto dell’exceptio doli generalis al contratto autonomo di garanzia.

La c.d. “garanzia a prima richiesta” ed il contratto di fideiussione

Come noto, la fideiussione è il contratto con il quale si costituisce a favore del creditore la garanzia personale di un terzo, il quale garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Infatti, ai sensi dell’art. 1936 c.c. il rapporto tra il fideiussore ed il creditore assicura la possibilità per quest’ultimo di soddisfarsi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore, che risponde in solido dell’obbligazione.

La caratteristica maggiormente significativa del rapporto fideiussorio è l’accessorietà: la garanzia sussiste in quanto esista e sia valida l’obbligazione principale.

Ne discende la possibilità per il fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (ex art. 1945 c.c.).

Invece, attraverso la stipulazione del contratto autonomo di garanzia – pratica diffusa nel commercio internazionale ed utilizzata nell’ordinamento italiano per regolare determinati rapporti di affari senza tuttavia trovare una collocazione sistematica – il garante si impegna, su ordine del debitore, a corrispondere al creditore garantito l’importo stabilito alla sola condizione che costui gliene faccia richiesta.

Infatti, la natura autonoma di tale fattispecie negoziale comporta che il garante rinunci formalmente e preventivamente ad opporre al creditore beneficiario qualsiasi tipo di eccezione ed ha la funzione concreta di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.

Pertanto, mentre il contratto di fideiussione garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui da parte del fideiussore (accessorietà), il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 1322 c.c.,“trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione”(autonomia)(Cass. Civ., Sentenza n. 30181/2018).

Per giurisprudenza costante, inoltre, è sufficiente l’inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” per trasformare il contratto di fideiussione nel contratto autonomo di garanzia, poiché tale previsione è incompatibile con la natura accessoria che caratterizza il negozio giuridico della fideiussione (ex multis Cass. Civ., Sentenza n. 27619/2020).

Qualora la garanzia “a prima richiesta” venga escussa dal creditore beneficiario, il garante ha azione di rivalsa nei confronti del mandante, ossia il debitore garantito.

Il caso di specie

La Corte d’Appello di Bologna, confermando la Sentenza di primo grado, ha condannato una Società venditrice (debitore garantito) a provvedere alla copertura finanziaria della garanzia “di buona esecuzione” portata in esecuzione dalla Società acquirente (creditore beneficiario) e corrisposta da un istituto di credito (garante).

In particolare, la Corte d’Appello ha rigettato le domande della Società attrice per avere la stessa rinunciato, con la sottoscrizione della predetta clausola di garanzia, al diritto di formulare eccezioni e contestazioni in ordine alla fondatezza della richiesta della Società garantita.

La Suprema Corte, chiamata a valutare la possibilità per il garante, nell’ambito di un contratto autonomo di garanzia, di sollevare sempre eccezioni fondate sul comportamento scorretto e connotato da dolo o mala fede dell’altra parte, con la Sentenza in commento ha ribadito il seguente importante principio di diritto[1]: “[…] nel contratto autonomo di garanzia, l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale[in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione], in deroga all’art. 1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento […]”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ravvisato un’ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia in quanto pervenuta successivamente all’adempimento dell’obbligazione principale da parte della Società acquirente e garantita.

In conclusione, nel caso in cui il beneficiario della garanzia ne abusi pretendendo il pagamento nonostante non ricorrano le condizioni che lo legittimerebbero, è concesso al debitore garantito, per evitare il rischio che il garante proceda al pagamento per cui è obbligato, di eccepire l’exceptio doli generalis ed ottenere dal Giudice un ordine di sospensione del pagamento.

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1] Principio già espresso, ex multis, da Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 16345 del 21.06.2018.

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