PARTNERSHIP

Descrizione dell'immagine

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, SENTENZA N. 2192 DEL 01.03.2023
NUOVO STOP ALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

 

Con la recente pronuncia n. 2192 del 01.03.2023, il Consiglio di Stato si è espresso nuovamente sull’annosa questione connessa alla prorogabilità delle concessioni demaniali marittime.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale

 Tra i principali obiettivi dell’Unione europea sin dalla sua genesi rientra il buon funzionamento del mercato interno, perseguito per mezzo del principio di concorrenza che ispira e permea l’intero ordinamento europeo.  Primi riferimenti normativi sono collocati nei Trattati fondativi, in particolare agli artt.  49 e 56 TFUE, che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro.

In attuazione di tali principi, è stata adottata la Direttiva Servizi 2006/123/CE (più comunemente conosciuta come “Bolkestein”) che all’art. 12 prevede espressamente: “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.

Sin da subito si sono sviluppati accesi dibattiti circa l’applicabilità di detta disciplina alle concessioni demaniali marittime (e lacuali) italiane. La questione, oggetto di contrapposizioni politiche e di categoria ancor prima che giuridiche, ha portato i diversi legislatori a non assumere posizioni ben definite[1], preferendo postergare il problema mediante proroghe[2] delle concessioni stesse.

Tale immobilismo ha costretto la giurisprudenza, tanto nazionale quanto europea, a farsi carico della questione. Essenziale è stata sul punto la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 14 luglio del 2016(c.d. “Promoimpresa”), che ha statuito l’applicabilità della suindicata Direttiva anche alle concessioni demaniali marittime, con conseguente illegittimità della prassi italiana della proroga ex lege, specificando che, in ogni caso, è rimessa al Giudice nazionale la valutazione circa la scarsità della risorsa naturale attribuita in concessione.

Ciononostante, con L. 30 dicembre 2018 n. 145 il legislatore ha inteso prorogare nuovamente la scadenza dei termini delle concessioni portandola al 31 dicembre 2033. Quest’ultimo estremo tentativo di rinvio ha, però, dovuto fare i conti con numerose pronunce giurisprudenziali, tendenzialmente divise tra due orientamenti: quello maggioritario, contrario alla proroga ex lege della durata delle concessioni in quanto rientranti nell’ambito di operatività della Direttiva Bolkestein; quello minoritario, sostenuto principalmente dal TAR Puglia, che invece rivendicava l’inoperatività della medesima per assenza dei presupposti.

Tale contrasto è stato risolto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le note sentenze nn. 17 e 18 del 09.11.2021, si è definitivamente pronunciata affermando la piena applicabilità della citata Direttiva alle concessioni demaniali marittime, peraltro prevedendo che “al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in esser le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.”.

DDL “concorrenza” e nuovi sviluppi

Solo dopo l’intervento dell’Adunanza Plenaria il legislatore, in attuazione degli impegni assunti in sede europea, ha adottato la L. 5 agosto 2022 n. 118 quale presupposto per la riforma del sistema di affidamento delle concessioni balneari delle aree demaniali; la Legge(all’art. 4, comma 2)stabilisce che la nuova disciplina delle concessioni demaniali marittime dovrà (a) determinare i criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di affidamento,  prevedere (b) che il rilascio delle concessioni avvenga sulla base di procedure selettive nel rispetto dei princìpi ivi indicati e che (c), in sede di affidamento, venga data adeguata considerazione agli investimenti, al valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, alla professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché alla valorizzazione dell’ambiente ed alla salvaguardia  del patrimonio culturale; con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici.

Successivamente, con la L. 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, è stata di fatto introdotta una nuova proroga di un anno per (asseritamente) consentire ai Comuni interessati di predisporre le attività necessarie a indire le gare, al contempo intimando gli Enti concedenti a non procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni fino all’adozione dei decreti attuativi.

Senonché il Capo dello Stato, già in sede di promulgazione della suddetta Legge delega, ha espresso perplessità e riserve circa la proroga ivi inserita, affermando che “i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali accrescono l’incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di governo e parlamento”.

La sentenza n. 2192/2023 del Consiglio di Stato

A distanza una settimana dalla promulgazione, il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi, affermandone l’illegittimità, in merito alla proroga di un anno contenuta nella L. 24 febbraio 2023 n. 14, nell’ambito di un procedimento di impugnazione promosso dall’AGCM per la riforma di una sentenza del TAR Puglia del 2021 concernente alcune concessioni demaniali marittime. In particolare, facendo leva sulle argomentazioni già esposte nelle due citate sentenze dell’Adunanza Plenaria, il Collegio ha affermato che non solo la proroga di cui alla L. 145/2018, “ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L.29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato”.

Muore sul nascere, dunque, il tentativo del governo italiano di avvalersi di nuovi rinvii.

Considerazioni conclusive

Non può certo sottacersi l’evidente problematica connessa all’inadeguatezza delle strutture organizzative comunali che, soprattutto nelle realtà più piccole, difficilmente riusciranno a farsi carico in tempi così brevi di un lavoro così complesso, anche perché rinviato sine die da molto tempo per la sussistenza di evidenti interessi di categoria. La questione avrebbe certo meritato di essere affrontata in tempi meno recenti, con risorse adeguate e mediante il coordinamento dei vari Enti a vario titolo coinvolti. Ciononostante, date tali premesse, non possono che attendersi pazientemente i prossimi sviluppi in merito all’annosa vicenda delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime (e lacuali) italiane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]Fatta eccezione per l’eliminazione, ad opera della Legge 17 dicembre 2010 n. 217, del c.d. “diritto di insistenza”.
[2]Dapprima, con D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 al 31 dicembre 2015; poi con D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 al 31 dicembre 2020; infine, con L. 30 dicembre 2018 n. 145 al 31 dicembre 2033;

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy