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CONCORSI PUBBLICI: lo Studio Legale DAL PIAZ nell’importante pronuncia del T.A.R. PIEMONTE, Sez. III, Ordinanza n. 330 del 7.09.2023.

 

La proposizione di un quesito uguale a tutti i candidati, sebbene estratto a sorte, viola il Bando di concorso come interpretato alla stregua degli artt. 12 D.P.R. n. 487/1994 e 9 D.P.R. n. 220/2001, nonché il principio di imparzialità.

Il caso.

La ricorrente, assistita in giudizio dallo Studio Legale DAL PIAZ, partecipava ad una procedura concorsuale indetta da una Azienda Sanitaria Locale.

La procedura si articolava nello svolgimento di tre prove: una scritta, una pratica ed una orale.  Il Bando di concorso non recava nel dettaglio le materie oggetto di prova e, soprattutto, non disciplinava le modalità di svolgimento della prova orale.

La ricorrente, dopo aver superato sia la prova scritta sia la prova pratica con punteggi elevati, veniva ammessa alla prova orale.

Alla data prefissata per l’espletamento della prova orale, tutti i candidati ammessi apprendevano la modalità di svolgimento dell’esame stabilito dalla Commissione esaminatrice, che prevedeva la sottoposizione a tutti i concorrenti di uno stesso identico quesito, sorteggiato a sorte, su una delle materie oggetto di concorso; inoltre, ai concorrenti non veniva consentito di assistere all’esame orale degli altri candidati.

All’esito della procedura, la Commissione esaminatrice redigeva l’elenco dei candidati risultati idonei e, successivamente, pubblicava la graduatoria finale del concorso, nella quale non figurava il nominativo della ricorrente. A seguito di proposizione di istanza di accesso agli atti la cliente veniva a conoscenza del punteggio assegnatole dalla Commissione nella prova orale, che risultava inferiore al minimo richiesto per conseguire l’idoneità.

Lo Studio Legale DAL PIAZ, innanzi al T.A.R. per il Piemonte, contestava le modalità di svolgimento della prova orale del concorso adottate dalla Commissione, domandando la sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati (tra cui figuravano l’elenco dei candidati risultati idonei all’esito della prova orale e la graduatoria finale del concorso).

Le modalità di svolgimento della prova orale nei concorsi pubblici.

La questione giuridica essenziale su cui verte il giudizio riguarda l’illegittimità delle modalità di svolgimento della prova orale in quanto la Commissione esaminatrice ha stabilito di rivolgere un unico ed identico quesito (per ciascuna materia oggetto di esame) a tutti i candidati ammessi alla prova orale.

La normativa in materia di concorsi pubblici assicura il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, quali valori essenziali garantiti dall’ordinamento, tramite la fissazione di regole e di norme di garanzia “preventiva”.

In particolare, l’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) prevede specifiche disposizioni per assicurare la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali. Secondo tale norma “Le commissioni esaminatrici, (….) immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da  porre  ai  singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali  quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.” Analogamente, l’art. 9, comma 4, ultimo periodo D.P.R. n. 220/2001, che regola la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, prescrive che: “4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. I quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.”

Pertanto, le disposizioni normative richiamate non contemplano la possibilità di estrarre a sorte solo una domanda, per ciascuna materia, da sottoporre ai candidati, ma impongono l’estrazione a sorte di tutti i quesiti da formulare ai concorrenti.

Tra la giurisprudenza amministrativa più recente intervenuta in materia, il T.A.R. per la Sardegna, Sez. II, con Sentenza n. 227/2019,ha sottolineato come la formulazione di una stessa domanda proposta a tutti i candidati per ciascuna delle materie oggetto di esame sia suscettibile di determinare ulteriori violazioni della disciplina in materia di concorsi pubblici in quanto, nel caso oggetto del precedente, “per evitare conoscenze “anticipate” dei quesiti da parte dei partecipanti, questi venivano ammessi ad assistere alla prova, per scelta della Commissione, solo dopo lo svolgimento del proprio esame orale (a scalare)”.

Quindi, rappresenta un’esigenza di primaria importanza nei concorsi pubblici consentire proprio a tutti i concorrenti di verificare personalmente il corretto svolgimento delle prove orali degli altri partecipanti, in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità che devono essere in primo in luogo assicurati dal rispetto delle norme di garanzia “preventiva”.

Pertanto, dalla decisione della Commissione di formulare la stessa domanda scaturisce un’articolazione della procedura illegittima posto che non è stato consentito, agli altri concorrenti, di assistere alle prove orali di tutti i candidati.

L’Ordinanza T.A.R. Piemonte, Sez. III, n. 330/2023.

Il T.A.R. per il Piemonte, Sezione III, con Ordinanza n. 330/2023 del 07.09.2023 ha giudicato illegittime le modalità di svolgimento della prova orale riconoscendo che la proposizione di un unico quesito uguale per tutti i candidati, sebbene estratto a sorte, viola il Bando di concorso come interpretato ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 9 D.P.R. n. 220/2001, nonché il principio di imparzialità, posto che, per di più, ai candidati è stato impedito di assistere alla prova orale degli altri concorrenti.

In motivazione è stato richiamato il recente precedente del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 13542/2020, in cui è stato censurato tale profilo anche poiché “non è credibile che con una sola domanda, uguale per tutti, possa essere seriamente valutata la conoscenza dei candidati relativamente a tutte le materie di concorso.”
Infine, il T.A.R. Piemonte ha ravvisato la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla definizione nel merito del ricorso “in relazione alla disposta approvazione della graduatoria finale del concorso ed alla conseguente immediata contrattualizzazione dei vincitori”.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso i provvedimenti impugnati con il ricorso, ordinando all’Amministrazione resistente la ripetizione della prova orale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

 

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