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COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI: definizione degli incentivi e del relativo trattamento fiscale. IL DECRETO M.A.S.E. ED I CHIARIMENTI DI AGENZIA DELL’ENTRATE.

 

A seguito del via libera della Commissione europea[1], il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recentemente firmato e trasmesso alla Corte dei Conti il Decreto di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili[2] (cd. Decreto M.A.S.E.), che quindi è di imminente pubblicazione.

Come noto (cfr. articolo in News del 28.03.2023), il Decreto disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile.

Si tratta di un provvedimento molto atteso e pensato per promuovere la diffusione sull’intero territorio nazionale delle Comunità di Energia Rinnovabile (C.E.R.)ponendole al centro di una strategia finalizzata a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili, recentemente ribaditi con impellenza nelle politiche ambientali europee (Direttiva RED III) e internazionali.

Contestualmente alla definizione dei contenuti del Decreto M.A.S.E. sugli incentivi per la condivisione dell’energia rinnovabile, è in via di progressiva puntualizzazione il trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dal GSE ad una Comunità Energetica Rinnovabile, attraverso i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (da ultimo, con il parere del 28.11.2023 in risposta all’interpello n. 956-1284/2023).

LE AGEVOLAZIONI DEL DECRETO C.E.R.

Il Decreto è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili (con potenza massima agevolabile di 5GW entro il 31 dicembre 2027) ed un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle Comunità Energetiche, attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (potenza agevolabile almeno pari a 2GW fino al 30 giugno 2026).

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse.

I soggetti beneficiari della tariffa incentivante sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile[3], tra cui rientrano le Comunità Energetiche Rinnovabili che risultano regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi. Gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti nelle predette configurazioni devono possedere una potenza nominale massima del singolo impianto o dell’intervento di potenziamento non superiore a 1 MW. Inoltre, gli impianti di produzione ed i punti di prelievo inclusi nelle configurazioni devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria.

Significativamente, nella proposta approvata si specifica che le C.E.R. o le altre configurazioni di condivisione dell’energia devono assicurare, oltre ad una completa, adeguata e preventiva informazione a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario[4] sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Invero, i beneficiari degli incentivi previsti dal Decreto sono tenuti ora a fornire una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione tra i membri o soci delle CER e/o dell’utilizzo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, pena la sospensione dell’erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

La tariffa incentivante è fissa per 20 anni ed è riconosciuta sulla quota parte di energia elettrica condivisa. Il Decreto prevede tre fasce di incentivi:

a) per impianti di potenza> 600 kW la tariffa è composta da un importo fisso di 60 €/MWh più una parte variabile che non può eccedere il valore di 100 €/MWh;

b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW l’importo fisso è di 70 €/MWh più un premio che non può eccedere il valore di 110 €/MWh;

c) per impianti di potenza ≤ 200 kW l’importo fisso è di 80€/MWh più un premio che non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

La tariffa incentivante si compone, dunque, di una parte fissa (che varia in funzione della taglia dell’impianto) e di una parte variabile (determinata in funzione del prezzo zonale orario dell’energia elettrica, Pz). In particolare, la tariffa incentivante aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell’energia (Pz).

Inoltre, è previsto un fattore di correzione della tariffa per impianti fotovoltaici per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, in base all’area geografica: + 4€/MWh per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo) e + 10€/MWh  per quelle del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

Gli incentivi in tariffa sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%. Nei casi in cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, la tariffa spettante subirà una decurtazione, con applicazione di uno specifico fattore di riduzione[5].

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

I beneficiari del contributo in conto capitale del PNRR sono le Comunità Energetiche Rinnovabili ed i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Condizione per beneficiare del contributo in conto capitale è che l’avvio dei lavori per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario. Gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  • direzione lavori, sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento è posto pari: a 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW; a 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; a 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; e 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.Le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori pena la loro inammissibilità.

L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione delle domande tramite il sito del GSE. Secondo quanto indicato nella proposta di Decreto approvata, il GSE aprirà lo sportello ai fondi per la presentazione delle richieste entro 45 giorni dall’entrata in vigore del Decreto. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il previo esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del Decreto; si tratta di una verifica richiesta su base volontaria e che, pertanto, non costituisce condizione necessaria per l’accesso agli incentivi per la condivisione di energia e/o ai contributi PNRR. All’esito, il GSE può esprimere un parere preliminare positivo per l’ammissibilità del progetto ai benefici ovvero suggerire le prescrizioni da seguire per pervenire alla predetta ammissibilità.

A seguito dell’avvenuta trasmissione del Decreto alla Corte dei Conti, si attende ora la sua pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, la successiva approvazione delle Regole Operative per l’accesso ai benefici del GSE.

INTERPELLO N. 956-1284/2023: L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE IL REGIME FISCALE DELLE C.E.R. COSTITUITE IN FORMA DI ENTI NON COMMERCIALI.

In data 28.11.2023, in riscontro ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni sul regime fiscale applicabile alle somme corrisposte dal GSE ad una Comunità Energetica Rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale.

Tramite l’interpello in esame, la CER Istante, ente non commerciale iscritto al RUNTS, chiedeva chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione ed alla qualificazione del regime fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia e della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR applicabili alle Comunità Energetiche ex art. 42-bis strutturatesi sotto forma di enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale.

In particolare, l’Istante domandava quale fosse “il trattamento da riservare alla restituzione delle somme corrisposte dal GSE alla CER ente non commerciale a titolo di “tariffa premio”, “restituzione di componenti tariffarie” e “corrispettivo per la vendita dell’energia”, sia nel caso si tratti di persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, arti e professioni, sia nel caso di membri della CER svolgenti attività d’impresa […] in assolvimento ai propri obblighi statutari di perseguire benefici ambientali, economici e sociali per i propri partecipanti”. In aggiunta, il quesito proposto dalla Comunità Energetica Rinnovabile richiedente era finalizzato a comprendere se la restituzione delle predette somme ai membri della CER violi il divieto posto in capo agli enti del terzo settore di distribuire utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Ai fini della risoluzione del quesito, il parere dell’Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti forniti con la risoluzione 12 marzo 2021, n. 18/E, con la risposta all’istanza di interpello n. 37/2022 nonché con la circolare n. 23/E del 2022 sul regime fiscale applicabile ai fini delle imposte dirette alle somme corrisposte dal GSE alle configurazioni sperimentali di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili”.

Con la risoluzione n. 18/E del 2021, riferita all’ipotesi di un gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili costituito da condomini composti da sole persone fisiche non esercenti attività d’impresa arti e professioni, è stato precisato che è fiscalmente rilevante il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete, che si configura come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR.

Per il tramite della risposta n. 37 del 2022 si è pervenuti alle medesime conclusioni con riferimento, tra l’altro, alle “comunità energetiche strutturatesi come enti non commerciali” affermando che i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES, essendo gli stessi riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale in forza dell’art. 119, comma 16-bis, del DL 34/2020. Per l’effetto, i proventi derivanti dalla vendita di energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) TUIR ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.

Infine, con la citata circolare n. 23/E del 2022 è stato affermato che “per quanto riguarda i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, quanto affermato nella risoluzione n. 18/E del 2021, relativamente alla rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia, attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo”.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello, ha affermato che nel caso di Comunità Energetica Rinnovabile costituita nella forma di ente non commerciale assuma rilevanza fiscale solo il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo.

In merito al trattamento da riservare ai proventi corrisposti dal GSE alla CER e, da quest’ultima ai propri membri, è stato osservato che, in presenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza tra la CER e i suoi membri, tali somme assumano rilevanza reddituale in capo ai singoli membri con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto, come delineato nella citata risoluzione n. 18/E del 2021 e nella risposta n. 37 del 2022.

Inoltre, trattandosi di “restituzione” di somme che la CER istante riceve dal GSE per conto dei propri associati, non si configura un aggiramento del divieto di distribuzione degli utili stabilito dall’art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per gli Enti del Terzo Settore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]Comunicato MASE del 22.11.2023 – https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-libera-di-bruxelles-allincentivo-le-comunita-energetiche-rinnovabili.
[2]Comunicato MASE del 06.12.2023 – https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-pichetto-firma-decreto-cer-e-lo-trasmette-alla-corte-dei-conti.
[3]Definite come una delle configurazioni di cui alle lettere e) (sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza), f) (sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili), g) (Comunità Energetiche Rinnovabili), che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
[4]rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto.
[5]Tale fattore di riduzione, secondo quanto specificato nell’Allegato 1 alla proposta di Decreto, non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali ed autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

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