La Sentenza n. 36575 del 10 novembre 2025 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione interviene su uno dei nodi più delicati della materia penal-fallimentare: l’individuazione del corretto perimetro applicativo della bancarotta fraudolenta documentale, con particolare riguardo al rapporto tra condotta materiale ed elemento soggettivo.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma frequentemente disatteso nella prassi giudiziaria, secondo cui la mera irregolarità o mancanza delle scritture contabili non consente, di per sé, di affermare la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 216 L. Fall., imponendosi invece una verifica puntuale della consapevole finalizzazione della condotta all’impedimento della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero al pregiudizio dei creditori.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte offre l’occasione per ribadire, con particolare chiarezza, che la distinzione tra omessa tenuta e tenuta irregolare delle scritture contabili non ha carattere meramente descrittivo, ma incide in modo diretto:
– sulla qualificazione giuridica del fatto;
– sull’onere probatorio in ordine al dolo;
– sulla linea di confine tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice documentale.
Il quadro normativo: artt. 216 e 223 L. Fall.
Ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall.:
“È punito (…) l’imprenditore, che (…) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.
L’art. 223 L. Fall. estende tale disciplina agli organi societari, stabilendo che:
“Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori (…) di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo”.
Dal dato normativo emerge con evidenza che la bancarotta fraudolenta documentale non è un reato di mera condotta, ma richiede un elemento finalistico che trascende la semplice violazione degli obblighi contabili. In difetto di tale elemento soggettivo, la risposta penale è confinata nell’ambito dell’art. 217 L. Fall. che presidia ipotesi colpose o comunque prive di fraudolenza.
La vicenda processuale e la decisione dei Giudici di merito
Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, la ricorrente, amministratrice formale di una società successivamente dichiarata fallita, era stata condannata per bancarotta fraudolenta documentale per avere, in concorso con amministratori di fatto, tenuto i libri e le scritture contabili in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
I giudici di merito avevano individuato la condotta incriminata:
– nella mancata conservazione e consegna delle scritture contabili relative agli anni 2007-2008;
– nella omessa tenuta della contabilità per il periodo successivo, sino alla cessazione della carica.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte d’Appello aveva ritenuto integrato il dolo sulla base di due argomenti principali:
a) la qualifica formale di amministratrice della imputata;
b) la sua consapevolezza dello stato di dissesto della società.
In tale prospettiva, la Corte territoriale aveva affermato che l’imputata, essendo cosciente delle difficoltà economiche, “doveva necessariamente raffigurarsi” che la mancata conservazione o l’omessa tenuta delle scritture potesse arrecare pregiudizio ai creditori, finendo così per aderire all’intento fraudolento degli amministratori di fatto.
Il nodo centrale: la distinzione tra omessa tenuta e tenuta irregolare
È proprio su questo nodo che la Cassazione innesta la propria censura.
La Corte ribadisce, in primo luogo, che la distinzione tra omessa tenuta e tenuta irregolare delle scritture contabili non è nominalistica, ma incide strutturalmente sulla fattispecie incriminatrice.
In particolare:
– l’omessa tenuta delle scritture integra la bancarotta fraudolenta documentale solo se frutto di una consapevole volontà diretta a impedire la ricostruzione del patrimonio, ovvero a recare pregiudizio ai creditori;
– la tenuta irregolare o inattendibile delle scritture configura la diversa ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale “generica”, che presuppone, tuttavia, l’esistenza e il rinvenimento delle scritture stesse;
– in assenza di dolo, entrambe le condotte degradano nella bancarotta semplice documentale, connotata dalla colpa.
Nel caso di specie, la Corte rileva una inammissibile commistione tra le due fattispecie: a fronte di una contestazione formalmente riferita alla tenuta irregolare, i Giudici di merito hanno fondato la responsabilità su condotte di omessa custodia, mancata consegna e omessa tenuta, senza chiarire quale fosse la reale base fattuale della decisione.
Il dolo nella bancarotta fraudolenta documentale ed il divieto di presunzioni di responsabilità
La parte centrale della motivazione della Sentenza in commento è dedicata all’analisi dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, con una presa di posizione netta contro prassi argomentative che tendono a sostituire la prova del dolo con criteri presuntivi di responsabilità.
La Corte di Cassazione ribadisce che il dolo richiesto dall’art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall. non può essere ricavato automaticamente:
– dalla qualifica formale di amministratore;
– dalla consapevolezza dello stato di dissesto o delle difficoltà economico-finanziarie della società;
– dalla mera assenza o incompletezza delle scritture contabili.
Tali elementi possono assumere rilevanza indiziaria solo se inseriti in un quadro probatorio coerente, idoneo a dimostrare che l’agente abbia agito con la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero con la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori.
In questa prospettiva, la Corte stigmatizza l’utilizzo, da parte dei Giudici di merito, dell’espressione secondo cui l’imputata “doveva necessariamente raffigurarsi” il pregiudizio derivante dalla condotta contestata, osservando che tale formula è incompatibile con il dolo richiesto dalla fattispecie, traducendosi in una surrettizia imputazione per colpa.
Il principio di diritto ribadito è chiaro: la bancarotta fraudolenta documentale non tollera automatismi probatori, né consente di ritenere il dolo “in re ipsa” sulla base del ruolo ricoperto o del contesto economico dell’impresa.
Amministratore formale e amministratore di fatto: oneri probatori e limiti dell’estensione della responsabilità
Un ulteriore profilo di interesse della Sentenza riguarda il rapporto tra amministratori formali e amministratori di fatto, tema frequentemente al centro dei procedimenti per bancarotta documentale.
La Cassazione ribadisce che la mera attribuzione della qualifica formale non consente di estendere automaticamente all’amministratore “di diritto” le condotte ascritte agli amministratori di fatto. Anche in presenza di una gestione sostanzialmente eterodiretta, è necessario accertare:
– la concreta consapevolezza dell’amministratore formale circa le modalità di tenuta della contabilità;
– la sua partecipazione causale, anche solo morale, alla scelta di omettere o alterare la tenuta delle scritture;
– l’adesione all’intento fraudolento degli amministratori di fatto.
In difetto di tali elementi, la responsabilità dell’amministratore formale non può essere affermata sulla base di un generico obbligo di vigilanza, pena la trasformazione del reato doloso in una forma di responsabilità oggettiva, estranea al sistema penale.
La Corte sottolinea, inoltre, che l’eventuale inerzia dell’amministratore formale, ove non sorretta da dolo, può al più rilevare sotto il profilo della bancarotta semplice documentale o di diverse ipotesi colpose, ma non integra automaticamente la fattispecie fraudolenta.
L’errore logico-giuridico dei Giudici di merito e l’annullamento della Sentenza
Alla luce delle considerazioni svolte, la Cassazione ravvisa nella sentenza impugnata un vizio di motivazione rilevante, derivante dalla sovrapposizione tra fattispecie alternative e dalla mancata distinzione tra:
– condotte di omessa tenuta delle scritture;
– condotte di tenuta irregolare o incompleta;
– profilo oggettivo del fatto;
– profilo soggettivo della condotta.
I Giudici di merito hanno, infatti, fondato l’affermazione di responsabilità su un insieme eterogeneo di elementi, senza chiarire quale specifica condotta fosse stata ritenuta decisiva e, soprattutto, senza fornire una motivazione puntuale sull’esistenza del dolo in capo all’imputata.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, affinché il Giudice del merito proceda a un nuovo esame, conforme ai principi enunciati, verificando in modo rigoroso sia la tipicità oggettiva della condotta sia la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 216 L. Fall..
Considerazioni conclusive e ricadute applicative
La pronuncia in commento si segnala per la chiarezza con cui riafferma alcuni principi di sistema, troppo spesso disattesi nella prassi applicativa in materia di reati fallimentari.
In particolare, la Sentenza ribadisce che:
– la bancarotta fraudolenta documentale non può essere ricostruita come reato di mera irregolarità contabile;
– la distinzione tra omessa tenuta e tenuta irregolare delle scritture contabili ha rilievo decisivo ai fini della qualificazione giuridica del fatto;
– il dolo non può essere presunto né desunto automaticamente dalla qualifica formale dell’agente o dalla conoscenza dello stato di dissesto;
– l’utilizzo del criterio del “non poteva non sapere” è incompatibile con i principi di legalità e colpevolezza.
Sul piano operativo, la Sentenza rafforza l’esigenza di un accertamento rigoroso e individualizzato della responsabilità penale, imponendo al Giudice di merito di distinguere con precisione le diverse condotte e di motivare in modo puntuale l’esistenza dell’elemento soggettivo.
In tal senso, la decisione contribuisce a delimitare l’area di applicazione dell’art. 216 L. Fall., preservandone la funzione di repressione delle condotte effettivamente fraudolente, senza estenderne indebitamente l’ambito a ipotesi riconducibili alla mera negligenza gestionale.
Studio Legale DAL PIAZ
