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Premio nazionale Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ. Regolamento UE “A.I. Act”, digitalizzazione ed A.I. nel procedimento e nel processo amministrativo.

 

Venerdì 19 aprile 2024 presso il Circolo dei Lettori di Torino avrà luogo la premiazione della seconda edizione del Premio nazionale Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ, dedicato alle migliori tesi di Diritto Amministrativo.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Dal Piaz Conform, fondata nel 2017 dall’Avv. Francesco DAL PIAZ in memoria del padre, al fine di dare un sostegno concreto a studenti, neolaureati ed avvocati che vogliano approfondire e sviluppare le competenze e la carriera nell’ambito del Diritto Amministrativo con master specialistici o corsi post laurea e per diffondere e sostenere la passione per la materia della quale il fondatore dello Studio Legale Dal Piaz è stato tra i primi fautori in Italia e massimo esperto.

Tema, candidature e premiazione

Il Comitato Scientifico del Premio ha individuato, per l’anno 2023, il tema “Digitalizzazione ed Intelligenza artificiale nella P.A. o nella Giustizia Amministrativa”, coerentemente con lo spirito che alimenta l’Associazione: coltivare il ricordo del passato con uno sguardo attento alle sfide del futuro.

Il 30 novembre 2023 si sono chiuse le candidature per il Premio che, vista la grande attualità e rilevanza del tema scelto, sono pervenute in gran numero. Il Comitato Scientifico ha già individuato i criteri di valutazione ed avviato l’esame attento dei singoli elaborati, il cui esito verrà comunicato ai vincitori entro la prima settimana di aprile. Agli autori dei tre migliori elaborati verrà attribuito un premio di importo pari a i) € 1.500,00 per il miglior elaborato, ii) € 1.000,00 per il secondo classificato e iii) € 500,00 per il terzo.

La premiazione, invece, è prevista il 19 aprile 2024, in occasione del Seminario organizzato dallo Studio ed intitolato “Digitalizzazione ed Intelligenza artificiale nella P.A. o nella Giustizia Amministrativa”, cui parteciperanno professionisti ed operatori economici che si confronteranno sulle sfide giuridiche dell’evoluzione digitale e sulle relative applicazioni pratiche.

Regolamento Ue “A.I. Act”

Negli ultimi mesi si è sentito molto parlare dell’approvazione, ormai prevista al più tardi per il mese di aprile 2024, dell’A.I. Act, che costituisce il primo Regolamento al mondo sull’Intelligenza Artificiale. L’accordo provvisorio prevede che la relativa disciplina si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore.

Definizione e campo di applicazione

Il testo definitivo costituisce un compromesso tra l’esigenza di regolamentare il settore e l’esigenza, manifestata da Francia e Germania, di garantire lo sviluppo e la competitività delle start-up nazionali, soprattutto nell’ambito della A.I. generativa. Con l’approvazione dell’A.I. Act, che attualmente si compone di 85 articoli e 9 allegati, l’Unione Europea è prima al mondo a porre limiti all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Restano espressamente escluse dal suo campo di applicazione alcuni settori, in particolare:

  • i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto UE (e non dovrebbe, in ogni caso, incidere sulle competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale o su qualsiasi entità competente in questo ambito);
  • i sistemi utilizzati esclusivamente per scopi militari o di difesa;
  • i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati solo a scopo di ricerca e innovazione;
  • l’utilizzo per fini non professionali.

L’art. 3 offre una prima definizione di Intelligenza Artificiale, intesa come “un sistema basato su macchine progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare adattività dopo l’implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dall’input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”. Parole chiave sono: autonomia, adattamento e capacità di influenzare l’ambiente. La definizione è stata oggetto di discussione, tanto da essere inserita tra gli elementi più rilevanti del compromesso. Inoltre, con tale definizione l’Unione ha inteso escludere i sistemi di software tradizionali o gli approcci di programmazione più semplici, che si basano su regole definite esclusivamente da persone fisiche per eseguire automaticamente le operazioni, così allineandosi alla definizione fornita dall’OCSE.

Risk-basedapproach

Il Regolamento si basa su un approccio “risk-based”, già utilizzato dall’Unione per la regolamentazione di una serie di materie (prima fra tutte, la privacy disciplinata dal GDPR). In base a tale approccio, maggiore è il rischio insito nell’utilizzo di un determinato sistema e maggiori saranno le responsabilità di chi usa quel sistema. Pertanto, i Sistemi di A.I. sono categorizzati in base a quattro profili di rischio:

  • Rischio inaccettabile, per sistemi espressamente vietati dal Regolamento;
  • Rischio alto, per sistemi il cui utilizzo è subordinato alla conformità rispetto ad alcuni requisiti minimi;
  • Rischio basso, per sistemi tenuti ad obblighi di trasparenza;
  • Rischio minimo, per sistemi esenti da obblighi.

In particolare, sono considerati ad alto rischio i sistemi che possono comportare pregiudizi significativi per la salute e per la sicurezza, per i diritti fondamentali, per la democrazia, per lo Stato di diritto e per le libertà individuali. Per tali sistemi è previsto l’obbligo per gli operatori di effettuare una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prima che gli stessi siano immessi sul mercato. Sono altresì previsti obblighi di trasparenza più pregnanti per quanto riguarda l’uso di tali sistemi.

I sistemi di A.I. che presentano profili di rischio limitato saranno soggetti a meri obblighi di trasparenza. Nello specifico, l’art. 52 disciplina gli obblighi di trasparenza che si applicano ai sistemi che interagiscono con le persone fisiche, ai sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, ai sistemi che generano o manipolano contenuti (ad es. il c.d. deep fake).

Infine, sono ritenuti in ogni caso vietati i sistemi di A.I. con rischio inaccettabile, tra cui sono inclusi: manipolazione comportamentale e cognitiva, scrapingon mirato di immagini facciali da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, social scoring, categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili quali l’orientamento sessuale o le convinzioni religiose, nonché alcune applicazioni di polizia predittiva per le persone (come la previsione della probabilità di commissione di reati).

A.I. generativa

In merito ai sistemi di Intelligenza Artificiale generativa, che necessitano di grandi dataset per il loro addestramento, con evidenti problemi in relazione alla tutela della proprietà intellettuale (si pensi alle dispute legali già avviate negli Stati Uniti dal New York Times contro Open AI), il Regolamento si coordina con la Direttiva Copyright Ue 2019/790, prevedendo che l’attività di estrazione dei dati possa avvenire solo quando l’utilizzo per tali fini non sia stato riservato in modo espresso dai titolari. È consentita, invece, l’estrazione per attività legate a scopi scientifici. In ogni caso, però, l’accesso alle opere deve essere avvenuto legittimamente.

Governance e sanzioni

In tema di governance è stato istituito un Ufficio per l’A.I. all’interno della Commissione, con il compito di supervisionare i modelli di A.I. più avanzati e contribuire a promuovere standard e pratiche di test con regole comuni per tutti gli Stati membri. Tale Ufficio sarà affiancato da un Comitato scientifico di esperti indipendenti.

Infine, è previsto un sistema di sanzioni basato su una percentuale del fatturato annuo globale relativo all’esercizio finanziario precedente. Sanzioni più proporzionate sono invece previste per violazioni realizzate da PMI e start-up.

Conclusioni

La Regolamentazione che a breve verrà introdotta in tema di A.I. è frutto dello storico compromesso tra l’esigenza di libertà, necessaria allo sviluppo delle nuove tecnologie, e l’esigenza di disciplinare nuovi fenomeni. Di certo occorrerà attendere alcuni anni prima di vedere i reali effetti pratici delle novità introdotte con l’A.I. Act. Al momento è possibile concentrarsi sui soli aspetti teorici della disciplina e sulle successive evoluzioni che subirà l’Intelligenza Artificiale prima della piena efficacia della regolamentazione. La speranza è che, una volta acquisita piena efficacia, la disciplina prevista non risulti già superata dall’evoluzione tecnologica.

Su questi ed altri aspetti di interesse in tema di A.I., anche con riferimento alla Pubblica Amministrazione ed alla giustizia amministrativa, vi diamo appuntamento al Seminario “Digitalizzazione ed Intelligenza artificiale nella P.A. o nella Giustizia Amministrativa” del 19 aprile 2024 presso il Circolo dei Lettori di Torino.

Per iscrizioni: info@studiolegaledalpiaz.it.

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

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