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Cass. Pen., Sez. III, 20 novembre 2024 n. 1760. Sequestro probatorio di Bitcoin e profitto del reato tributario: la Cassazione chiarisce i limiti del sequestro su valuta virtuale.

 

La Sentenza n. 1760 del 20 novembre 2024, depositata il 15 gennaio 2025 dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, si inserisce nel progressivo confronto tra diritto penale tributario e fenomeni economici digitali, affrontando un nodo ancora poco sistematizzato: la possibilità di sottoporre a sequestro probatorio criptovalute quale “profitto” del reato fiscale.

La vicenda trae origine dal procedimento instaurato nei confronti dell’indagato per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, in relazione a plusvalenze derivanti da operazioni di trading in criptovalute.

In tale contesto, il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio di Bitcoin per un controvalore pari a Euro 120.638,20, ritenuto coincidente con l’imposta evasa per l’anno d’imposta 2021. Il provvedimento veniva convalidato e successivamente confermato dal Tribunale del riesame di Firenze.

La difesa impugnava l’ordinanza, articolando una duplice censura: 

  • da un lato, l’erronea qualificazione della criptovaluta quale profitto del reato tributario; 
  • dall’altro, la carenza motivazionale in ordine alla funzione probatoria del vincolo. 

In particolare, veniva evidenziato come il profitto del reato fiscale sia, per definizione normativa, rappresentato dall’imposta evasa – espressa in valuta avente corso legale – sicché il sequestro avrebbe dovuto avere ad oggetto esclusivamente l’ammontare in Euro dell’imposta evasa, e non un asset digitale soggetto a fluttuazioni di mercato.

Il quadro normativo e la disciplina della moneta virtuale

Il tema centrale della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica delle valute virtuali, in particolare dei Bitcoin, e le implicazioni per l’applicabilità del sequestro probatorio. 

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui le criptovalute costituiscono rappresentazioni digitali di valore, prive di emissione o garanzia pubblica, non necessariamente ancorate a una valuta legale e, soprattutto, sprovviste dello status giuridico di moneta; esse sono utilizzate nei traffici economici quale mezzo di scambio o strumento di investimento, ma non possiedono potere liberatorio né sono assistite da meccanismi di stabilizzazione del valore. (Cass. Pen., Sez. II, n. 44378/2022, Melis, Rv. 284124).

La Corte sottolinea come tale qualificazione non sia meramente descrittiva ma incida direttamente sul regime giuridico applicabile: la mancanza di corso legale e l’elevata volatilità escludono che le criptovalute possano essere automaticamente assimilate al denaro ai fini dell’applicazione delle misure reali. 

Ne deriva che l’individuazione del profitto del reato – nel caso dei reati tributari coincidente con l’imposta evasa – non può essere traslata su un bene ontologicamente diverso senza una rigorosa dimostrazione del nesso di derivazione.

In questo quadro, la disciplina antiriciclaggio (art. 1 D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019) assume rilievo sistematico, in quanto evidenzia la natura ibrida delle criptovalute e il loro inquadramento tra gli strumenti suscettibili di utilizzo finanziario[1]. Rispetto alla definizione comunitaria, la normativa nazionale enfatizza espressamente la finalità di investimento.

La disciplina di settore distingue, infatti, due categorie di operatori:

  • Exchanger, ovvero i soggetti che gestiscono piattaforme per l’acquisto, la vendita e lo scambio di criptovalute, con finalità di lucro
  • Wallet provider, ossia coloro che forniscono servizi di custodia e trasferimento di chiavi crittografiche private.

Entrambe le categorie rientrano tra gli “altri operatori non finanziari” e sono soggette a obblighi di registrazione e comunicazione all’OAM e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 17-bis D.Lgs. n. 141/2010), oltre agli adempimenti previsti dalle Direttive UE IV e V antiriciclaggio.

La distinzione tra exchanger e wallet provider, nonché l’assoggettamento di tali operatori a obblighi di registrazione e di tracciabilità, conferma che il legislatore considera le valute virtuali come asset negoziabili, non come moneta in senso proprio.

La conseguenza è duplice: da un lato, ove impiegate a fini di investimento, le criptovalute rientrano nell’ambito della disciplina dell’intermediazione finanziaria; dall’altro, la loro natura di beni digitali autonomi impone cautela nell’estensione delle categorie penalistiche tradizionali. 

In particolare, il principio nominalistico – che governa le obbligazioni pecuniarie e consente la determinazione del valore in termini fissi – non trova applicazione, con evidenti ricadute sulla determinazione e sulla conservazione del valore del profitto.

Le criptovalute, pertanto, non svolgono le funzioni tipiche della moneta avente corso legale, quali unità di conto, riserva di valore e potere liberatorio, risultando estremamente volatili e prive di regolamentazione vincolante. 

Applicazione al caso concreto e motivazione della Cassazione

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, il Tribunale del riesame di Firenze aveva ritenuto legittimo il sequestro probatorio avente ad oggetto criptovalute per un controvalore pari all’imposta evasa, qualificando tale importo quale profitto del reato di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000. 

Tuttavia, la motivazione del provvedimento si rivela, secondo la Suprema Corte, viziata sotto un duplice e concorrente profilo: insufficienza dell’apparato giustificativo e incongruenza logico-giuridica nella ricostruzione del rapporto tra bene sequestrato e fatto di reato.

Sotto il primo aspetto, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui il sindacato di legittimità in materia cautelare reale, pur limitato alla violazione di legge ex art. 325 c.p.p., si estende ai casi in cui la motivazione sia meramente apparente o strutturalmente inidonea a rendere intelligibile l’iter decisorio. 

In tale prospettiva, il rinvio agli atti di polizia giudiziaria, privo di un’esposizione del loro contenuto e della loro rilevanza ai fini probatori, non soddisfa l’onere motivazionale: il provvedimento deve esplicitare in modo autonomo e verificabile la funzione del sequestro rispetto all’accertamento del fatto, chiarendo quali elementi probatori si intendano preservare e quale sia il contributo conoscitivo del bene vincolato. In difetto, la misura si risolve in un atto privo di effettiva giustificazione, incompatibile con i requisiti minimi di coerenza e completezza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

Sotto il secondo profilo, la Corte individua una frattura interna al ragionamento del Giudice del riesame. Quest’ultimo, da un lato, afferma la sussistenza del nesso di derivazione tra i Bitcoin sequestrati e il reato tributario; dall’altro, identifica il profitto del reato nell’imposta evasa, espressa in Euro. 

Tale duplice affermazione genera un’incompatibilità strutturale: se il profitto è costituito da una somma di denaro avente corso legale, il vincolo reale dovrebbe colpire direttamente tale entità o beni che ne rappresentino l’immediata derivazione causale. L’aggancio a un asset digitale, distinto per natura e dinamica di valore, altera invece il rapporto tra oggetto del sequestro e profitto, introducendo un elemento sostitutivo che non trova alcun fondamento giuridico.

La Corte ha valorizzato, in particolare, il rilievo difensivo secondo cui l’operazione compiuta dal pubblico ministero – e avallata dal Tribunale – si traduce, nella sostanza, in un sequestro per equivalente, pur formalmente qualificato come probatorio. 

La circostanza che il controvalore dei Bitcoin sia stato parametrato all’imposta evasa non è sufficiente a colmare tale scarto, poiché la variabilità del loro prezzo impedisce di garantire una stabile corrispondenza tra il bene sequestrato ed il profitto del reato.

La criticità non è meramente formale, in quanto il sequestro probatorio presuppone un collegamento diretto tra il bene ed il reato, in funzione della sua utilizzabilità ai fini dell’accertamento: quando tale collegamento è surrogato da un criterio di equivalenza economica, la misura muta natura, collocandosi nell’ambito del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, che richiede presupposti e garanzie differenti.

Principi di diritto ribaditi

Dalla pronuncia emergono alcuni principi di sistema, di rilevante interesse per la prassi giudiziaria e tributaria, di seguito esposti.

  • Centralità del nesso di derivazione: il bene sottoposto a sequestro deve essere individuato in base ad un rapporto diretto con il fatto di reato; la mera corrispondenza di valore non è sufficiente a legittimare il vincolo in sede probatoria.
  • Sequestro probatorio e oggetto del reato: il sequestro deve avere ad oggetto beni direttamente riconducibili al profitto del reato; non è ammissibile operare sequestri su strumenti finanziari o asset digitali senza collegamento giuridico diretto con l’imposta evasa.
  • Natura giuridica delle criptovalute: i Bitcoin e le altre valute virtuali non sono moneta avente corso legale, non hanno potere liberatorio e sono soggette a fluttuazioni di mercato; la loro negoziazione come strumenti di investimento richiede il rispetto della normativa sulla intermediazione finanziaria.
  • Rilevanza della natura del bene: quando l’oggetto del sequestro è costituito da asset caratterizzati da volatilità ed autonomia rispetto al debito tributario, la verifica del nesso con il reato deve essere particolarmente rigorosa.

In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato l’Ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, affinché proceda a un nuovo esame che tenga conto della necessità di una motivazione effettiva e della corretta qualificazione del rapporto tra criptovalute e profitto del reato.

Considerazioni conclusive e ricadute applicative

La pronuncia si colloca in un passaggio evolutivo del diritto penale dell’economia, in cui le categorie tradizionali sono chiamate a confrontarsi con beni immateriali caratterizzati da autonomia ontologica ed instabilità di valore. In questo contesto, la Corte di Cassazione non si limita a negare la legittimità del provvedimento impugnato ma traccia un criterio metodologico destinato ad incidere in modo significativo sulla prassi applicativa.

Il punto qualificante della decisione risiede nell’affermazione secondo cui la qualificazione del profitto nei reati tributari – ancorata all’imposta evasa e dunque a una grandezza espressa in valuta avente corso legale – non può essere elusa attraverso il ricorso a strumenti che, pur economicamente equivalenti in un dato momento, risultano giuridicamente eterogenei. 

L’utilizzo della criptovaluta quale oggetto del sequestro, quando non sorretto da una dimostrazione rigorosa del nesso diretto di derivazione, altera la funzione stessa della misura probatoria, trasformandola surrettiziamente in uno strumento di apprensione per equivalente.

La Corte evidenzia, in filigrana, un rischio sistemico: l’estensione non controllata delle misure reali a beni digitali potrebbe determinare una compressione delle garanzie, consentendo di vincolare utilità prive di un legame immediato con il fatto di reato sulla base della sola corrispondenza di valore. 

Da qui la riaffermazione dell’esigenza di una motivazione effettiva, capace di esplicitare non soltanto il “quanto” ma soprattutto il “perché” ed il “come” del collegamento tra il bene e l’accertamento del fatto, evitando formule di stile o rinvii meramente recettizi agli atti di indagine.

Ne deriva un rafforzamento del principio di legalità nella sua dimensione sostanziale, che si traduce nell’obbligo per il Giudice di verificare in concreto la natura del bene, la sua funzione economica ed il rapporto causale con il reato, senza ricorrere a schemi analogici o semplificazioni fondate su criteri meramente quantitativi. La volatilità delle criptovalute e l’assenza di un meccanismo di stabilizzazione del valore assumono, in questa prospettiva, rilievo non solo economico ma anche giuridico, in quanto incidono sulla stessa possibilità di configurare un’identità tra profitto e bene sequestrato.

La decisione, pertanto, non esclude in via assoluta la sequestrabilità delle valute virtuali, ma ne condiziona l’ammissibilità a un accertamento particolarmente rigoroso, che tenga conto della specificità del bene e della funzione della misura; in mancanza di tale verifica, il ricorso alla criptovaluta come oggetto del vincolo si traduce in un’operazione sostitutiva priva di base normativa.

Si tratta di un arresto destinato a orientare l’attività degli operatori, soprattutto nei procedimenti in cui il profitto derivi da operazioni su asset digitali, richiedendo una ricostruzione puntuale dei flussi ed una precisa qualificazione giuridica dei beni coinvolti, al fine di evitare indebite assimilazioni tra moneta legale e strumenti digitali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1] La norma descrive le criptovalute come “rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio o investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”

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