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Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2025 n. 29746: la qualificazione soggettiva del consumatore nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

 

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29746/2025, è intervenuta sul perimetro soggettivo della nozione di “consumatore” ai fini dell’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), affrontando il tema della qualificazione del fideiussore persona fisica che sia anche socio – e già amministratore – della società garantita.

Alla luce della Sentenza non può essere qualificato consumatore il soggetto che, pur essendo persona fisica, abbia prestato fideiussioni strettamente funzionali all’attività di società nelle quali rivestiva ruoli gestori o abbia detenuto partecipazioni rilevanti.

La decisione completa un filone giurisprudenziale che sino a questo momento ha riguardato principalmente il rapporto tra l’istituto della fideiussione ed il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005).

I fatti

La vicenda in esame trae origine dalla presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 CCII e dalla successiva omologa dello stesso da parte del Tribunale di Cremona con Sentenza n. 12/2023, sul presupposto che sussistessero i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura. 

La decisione del Giudice di prime cure è stata, poi, oggetto di impugnazione da parte di uno dei creditori della proponente allo scopo di contestare la qualifica di consumatore in capo a quest’ultima.

Ritenuti fondati i rilievi dell’appellante, la Corte d’Appello di Brescia ha accolto il reclamo e revocato l’omologa.

In particolare, i Giudici territoriali hanno accertato che: i) debiti principali derivavano dalle fideiussioni prestate in favore di due società commerciali, ii) la ricorrente era stata socia di maggioranza delle due società garantite, con quote pari all’80% e al 60%, iii) la stessa aveva ricoperto ruoli gestori fino a pochi giorni prima del rilascio delle fideiussioni e iv) le fideiussioni risultavano strettamente collegate all’attività imprenditoriale delle società. 

Avverso tale decisione la debitrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato su plurimi motivi, fondati essenzialmente sulla denunciata violazione dell’art. 2, comma 1, lett. e), e dell’art. 67 del CCII, per avere la Corte territoriale adottato un’interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di consumatore.

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Il CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), attuativo della Legge delega n. 155/2017, ha introdotto un sistema organico e unitario volto alla regolazione della crisi e dell’insolvenza, superando la frammentazione della disciplina previgente e sostituendo la Legge fallimentare del 1942 e la cd. “Legge salva suicidi” del 2012 (L. n. 3/2012)

In particolare, il capo II del titolo IV del CCII è dedicato alla crisi della persona fisica non fallibile e tra gli altri istituti disciplinati vi è la “ristrutturazione dei debiti del consumatore”.

Il CCII mira ad offrire strumenti efficaci e accessibili ispirandosi ad un principio di favor debitoris: il legislatore predilige un approccio non punitivo ma di sostegno al debitore in difficoltà, favorendone la reintegrazione economica e sociale.

L’art. 67, comma 1, CCII prevede che “il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.”.

Rispetto agli strumenti dedicati all’imprenditore, sin dalla prima disposizione della sezione emergono i vantaggi della procedura di ristrutturazione dei debiti rivolta al consumatore: i) l’assenza del voto dei creditori per l’omologa del piano, in favore di un ruolo più incisivo del Tribunale, ii) la possibilità di rimodulare l’esposizione debitoria secondo criteri di sostenibilità, eventualmente attraverso la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento e iii) la protezione del patrimonio dell’insolvente attraverso misure protettive e sospensive delle azioni esecutive individuali dei creditori, assicurando uno spazio temporale utile alla riorganizzazione dell’esposizione debitoria. 

È proprio il sacrificio delle prerogative creditorie, derivante dall’applicazione della disciplina consumeristica del CCII, che rende la verifica della natura “estranea” dell’indebitamento rispetto all’attività imprenditoriale o professionale dirimente, e delinea l’interesse ad agire dei creditori nei casi di impugnazione delle sentenze di omologa.

All’interno del CCII, la definizione di “consumatore” è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società (…) del codice civile”. 

Come accade per la disciplina del Codice del Consumo, anche in relazione al CCII la qualifica dipende dallo scopo dell’atto posto essere dalla persona fisica e non dalla mera qualità soggettiva della stessa.

In ogni caso, accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è automatico: la Legge pone una serie di condizioni soggettive e oggettive volte a selezionare i casi in cui l’istituto può operare, evitando abusi.

In primo luogo, il consumatore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento, ossia “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, (…), e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. La norma non richiede che l’insolvenza sia “irreversibile” ma deve in ogni caso essere tale da impedire al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 

In secondo luogo, il consumatore deve essere meritevole, come stabilito nell’art. 69 CCII: non è ammesso chi i) ha provocato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ii) ha già beneficiato di un’esdebitazione nei 5 anni precedenti o iii) ha già beneficiato della procedura di esdebitazione due volte indipendentemente dall’arco temporale intercorso.

I principi giurisprudenziali applicati

Come anticipato, la Sentenza in esame si inserisce in un panorama giurisprudenziale in cui il rapporto tra fideiussione e qualifica di consumatore è già stato oggetto di significative pronunce nazionali ed europee.

Considerato che “(…) la definizione di consumatore dell’art. 2 CCII, salva la precisazione aggiunta relativa ai soci, non differisce, nella sostanza, da quella (…) del codice del consumo (…)” e che “nella relazione al CCII si esplicita che si è trattato di una scelta consapevole e mirata, avendo il legislatore inteso “riprendere” “in assoluta coerenza” la nozione del codice del consumo, come peraltro confermato anche da autorevoli voci in dottrina. Ne consegue che il corredo interpretativo maturato sotto l’egida applicativa delle precedenti leggi sul sovraindebitamento e sul codice del consumo, risulta ancora attuale e qui applicabile”. (Cass. Civ. n. 29746/2025).

Pertanto, la giurisprudenza fa riferimento all’Ordinanza resa nella causa C-74/15 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (caso Tarcău / Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA) ed alla Sentenza delle Sezioni Unite n. 5868/2023.

In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che la nozione di consumatore, ai sensi della Direttiva 93/13/CEE, deve essere interpretata in senso funzionale e non meramente formale. La qualità del debitore principale non si trasferisce automaticamente sul garante persona fisica: bisogna verificare se quest’ultimo abbia agito per scopi estranei alla propria eventuale attività professionale. 

È stato inoltre precisato che è il Giudice nazionale a dover accertare l’esistenza del citato collegamento funzionale tra il contratto di garanzia e l’attività imprenditoriale. In tale prospettiva, la prestazione della fideiussione non assume rilievo in sé ma in quanto inserita in una più ampia strategia economica riconducibile alla sfera professionale del garante. 

Successivamente, la decisione delle Sezioni Unite n. 5868/2023 non si è limitata a recepire il principio espresso dalla Corte di Giustizia ma ne ha chiarito la portata ed i criteri applicativi.

In primo luogo, sono stati individuati i parametri oggettivi di accertamento del collegamento funzionale come il ruolo gestorio, l’entità della partecipazione e l’interesse economico diretto o mediato alla concessione del credito.

In secondo luogo, è stato precisato che la qualifica di consumatore va valutata ex ante, con riferimento al momento genetico della garanzia ed alla funzione economica concretamente perseguita, evitando che vicende successive (cessazione della carica, perdita della partecipazione, inattività della società) possano alterare la natura originaria dell’atto.

Conclusioni

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che “la prestazione di garanzia se rafforza l’attività d’impresa altrui ed intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno rientra nella nozione unionale di ‘collegamento funzionale’”.

Inoltre, non sono state accolte le argomentazioni della debitrice circa la natura ereditaria dei debiti societari e lo scopo del rilascio delle fideiussioni; invece, la mera detenzione di partecipazioni rilevanti nonché la pregressa assunzione di cariche gestorie sono state considerate elementi sufficienti per escludere la qualifica di consumatore, anche quando le garanzie siano state prestate in un momento in cui l’attività imprenditoriale era cessata e le società erano inattive. 

Secondo il Collegio è necessario circoscrivere l’ambito applicativo della normativa consumeristica relativa alla crisi e all’insolvenza, evitando che essa divenga uno strumento di gestione di debiti sorti nell’esercizio – diretto o mediato – di attività economiche a discapito dei creditori.

Resta dunque affidato alla sensibilità dei Giudici di merito il compito di applicare il criterio del collegamento funzionale in modo non automatico, valorizzando le circostanze concrete e gli scopi effettivamente perseguiti dal debitore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

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