Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la L. n.132/2025: si tratta del primo atto normativo nazionale interamente dedicato al tema della regolamentazione dell’intelligenza artificiale, il quale si pone l’obiettivo di arricchire e specificare disposizioni e principi dell’AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689).
La Legge è composta da ventotto articoli suddivisi in sei capi, i quali – esclusi quelli relativi a disposizioni di carattere generale – si occupano dei settori in cui la portata innovativa dell’intelligenza artificiale appare maggiormente significativa: sanità, giustizia, pubblica amministrazione, lavoro, sicurezza e competitività nazionale.
Principi
L’art. 3 della Legge detta i principi generali che devono informare la materia: tutela dei diritti costituzionali, rispetto della privacy, trasparenza, legalità, sicurezza, sostenibilità e non discriminazione.
A garanzia dell’applicazione di tali principi, e delle Legge nel suo complesso, l’art. 20 designa “Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale” l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
In particolare, l’AgID è responsabile della promozione dello sviluppo dell’intelligenza artificiale nonché della definizione di procedure per la valutazione, l’accreditamento ed il monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale alla normativa europea.
L’ACN, invece, esercita funzioni di vigilanza e controllo – con poteri anche sanzionatori – in materia di cybersicurezza.
Oltre i propri compiti specifici, le citate agenzie dovranno – in via congiunta – assicurare l’istituzione e la gestione di spazi di sperimentazione finalizzati alla creazione di sistemi basati sull’A.I. impiegabili anche in ambito giudiziario e finanziario, collaborando con i competenti Ministeri e le altre autorità nazionali ed europee.
Sanità
Il primo settore disciplinato dalla Legge è quello sanitario: è promosso l’impiego dell’intelligenza artificiale per finalità preventive, diagnostiche e terapeutiche.
La prevenzione è incentivata mediante la raccolta e l’analisi dei dati dei pazienti; in particolare, l’art. 8 prevede che “i trattamenti dei dati, anche personali (…) per la ricerca e la sperimentazione scientifica (…) per finalità di prevenzione (…) sono dichiarati di rilevante interesse pubblico (…)”.
Conseguentemente, fermo restando l’obbligo di informativa in favore dell’interessato, non sarà necessario raccogliere il consenso a fini di privacy.
Nell’ambito della diagnostica e della cura – ribadita la responsabilità esclusiva degli esercenti la professione medica – l’intelligenza artificiale può essere impiegata come supporto nella scelta terapeutica purché i) gli strumenti impiegati siano periodicamente verificati e aggiornati in maniera tale da ridurre il rischio di errori e ii) il paziente venga adeguatamente informato dell’utilizzo di tali tecnologie, in ottemperanza al principio di trasparenza sopra richiamato (art. 7, commi 5 e 6).
Inoltre, il legislatore precisa che “l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l’accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.” (art. 7, comma 2).
Ulteriori novità sono introdotte in relazione al fascicolo sanitario elettronico, demandando però al Ministero della salute di disciplinare le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzioni di supporto in tal senso.
Lavoro e professioni intellettuali
L’art. 11 della Legge (rubricato “Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro”) riconosce la possibilità di impiegare sistemi di A.I. per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare la salute psicofisica dei lavoratori ed accrescere la qualità e la produttività delle prestazioni.
L’utilizzo deve avvenire nel rispetto della dignità e riservatezza dei lavoratori, con obbligo di informativa preventiva da parte del datore di lavoro o del committente qualora si impieghino sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati.
In attuazione dell’art. 12, presso il Ministero del Lavoro è istituito un Osservatorio sull’adozione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con funzioni di monitoraggio, promozione della formazione e definizione di strategie settoriali.
L’art. 13 introduce una disciplina specifica per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito delle professioni intellettuali, stabilendo che essa può essere impiegata esclusivamente per attività strumentali e di supporto, senza sostituire il lavoro intellettuale del professionista che deve risultare prevalente nell’attività complessiva.
Inoltre, è espressamente previsto l’obbligo di informare il cliente in modo chiaro, semplice ed esaustivo circa l’impiego di tali tecnologie nello svolgimento dell’incarico, al fine di preservare il rapporto fiduciario e garantire la trasparenza della prestazione.
Pubblica Amministrazione e Giustizia
Gli artt. 14 e 15 sono rispettivamente dedicati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione e nell’amministrazione della giustizia.
In entrambi i casi rimane centrale il principio secondo cui l’intelligenza artificiale deve essere adoperata esclusivamente come supporto ai funzionari al fine di migliorare l’efficienza dell’amministrazione.
Inoltre, in ambito giudiziario il legislatore specifica che i) rimane “sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti” (art. 15, comma 1) e ii) fino alla completa attuazione dell’AI Act la sperimentazione e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale dovranno essere espressamente autorizzati dal Ministero della Giustizia. A tale Ministero è affidato anche il compito di elaborare linee guida programmatiche sulla formazione dei magistrati.
Modifiche normative
Accanto alle disposizioni specifiche, la Legge prevede anche modifiche normative di i) disposizioni penali, ii) Codice di procedura civile e iii) L. n. 633/1941 in materia di diritto d’autore.
In ambito penale alcune novità riguardano il Codice: sono introdotte una nuova aggravante all’art. 61, n. 11 decies, c.p. per “l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato” e una nuova fattispecie di reato all’art. 612 quater c.p. (rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”) il quale stabilisce che “chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.
Una nuova aggravante è anche prevista per i reati di aggiotaggio, disciplinato dall’art. 2637 c.c., e di manipolazione del mercato, di cui all’art. 185, comma 1, del D.lgs. n.58/1998, nei casi in cui la condotta sia realizzata mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
Dal punto di vista civilistico è estesa la competenza del Tribunale mediante una modifica dell’art. 9 c.p.c. relativa alle controversie riguardanti il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.
Infine, il legislatore amplia l’ambito di applicazione della disciplina sul diritto d’autore stabilendo che sono meritevoli di tutela non solo le opere create esclusivamente dall’ingegno umano ma anche quella create con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale “purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore” (art. 25 L. n. 633/1941).
Conclusioni
La Legge n. 132/2025 si inserisce in un contesto normativo in rapido mutamento, che riflette le sfide e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.
Integrando le disposizioni dell’AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689), il nuovo testo normativo rappresenta un importante passo verso la creazione di un ecosistema giuridico nazionale che promuova l’innovazione tecnologica nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
Infatti, analizzando ciascun articolo – indipendentemente dall’ambito di applicazione – emerge la presenza di un filo conduttore: la cosiddetta “visione antropocentrica” dell’intelligenza artificiale secondo cui essa deve essere utilizzata come supporto alle persone e non in sostituzione delle stesse.
Per tutti i destinatari – pur dovendo attendere i decreti attuativi del Governo da emanarsi entro i prossimi dodici mesi – la Legge delinea sin d’ora alcuni nuovi adempimenti relativi alla formazione del personale, alla compliance privacy ed al risk assesment necessario alla redazione del modello di cui al D.lgs. n. 231/2001.
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