Per fornire un corretto inquadramento della disciplina concernente il recesso del socio di una Società a Responsabilità Limitata e del “diritto al rimborso della propria partecipazione”, previsto dall’art. 2473 c.c., sono opportune alcune considerazioni preliminari.
1. Il recesso del Socio dalla S.r.l. e la liquidazione della quota.
Il recesso dalla S.r.l., la cui disciplina è prevista all’art. 2473 c.c., è l’atto unilaterale con il quale un socio manifesta la volontà di uscire dalla compagine sociale, con cessazione della propria qualità di socio. Il diritto di recesso costituisce, tra l’altro, una tutela nei confronti dei soci di minoranza i quali, trovandosi in una posizione di soggezione rispetto alle decisioni della maggioranza, sono posti nella condizione di liberarsi dal vincolo derivante dal contratto sociale, ottenendo la liquidazione del proprio investimento costituito dal valore di mercato della partecipazione detenuta.
In passato, la disciplina sul recesso era ispirata al principio di preservazione del capitale sociale, a tutela dei creditori della Società. La riforma del diritto societario del 2003, invece, ispirandosi al principio di liberalizzazione degli scambi economici, ha rafforzato la tutela del socio, ampliando le ipotesi in cui viene riconosciuto il diritto di recesso, con contestuale introduzione della peculiare fattispecie di recesso ad nutum[1] e specificazione dell’iter per la determinazione del valore della partecipazione in caso di disaccordo tra i soci recedenti e la Società. Ciononostante, il recesso conserva la propria natura eccezionale e può essere legittimamente esercitato solo per alcune precise motivazioni previste dalla Legge o dallo statuto.
In disparte le singole cause di recesso, suddivise in cause legali e convenzionali, è utile esaminare le conseguenze successive alla presa d’atto della dichiarazione di recesso del socio. In particolare, il comma 3 dell’art. 2473 c.c. stabilisce che “i soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349”.
Pertanto, dichiarata la volontà di sciogliere il rapporto sociale, occorre quantificare il valore di mercato della partecipazione detenuta dal socio recedente; le modalità di determinazione di tale valore variano a seconda che le medesime siano state predeterminate nello statuto oppure siano state concordate successivamente dal socio recedente e dalla Società oppure, ancora, vi sia disaccordo sulla quantificazione. In quest’ultima ipotesi, la “parte più diligente” potrà rivolgersi alla Sezione specializzata in materia di impresa[2] del Tribunale territorialmente competente, il quale nominerà un esperto per la determinazione della quota, dando avvio ad un procedimento che ha natura di volontaria giurisdizione. Il procedimento che si instaura a seguito della nomina dell’esperto, stante il richiamo della norma in esame all’art. 1349 c.c. (il quale nell’ambito della disciplina generale del contratto regola la determinazione dell’oggetto), non è volto alla determinazione giudiziale del valore della quota, quanto piuttosto ad integrare il contratto fra il socio e la Società avente ad oggetto la liquidazione della quota secondo le determinazioni del terzo, che viene così ad integrare la fattispecie costitutiva del contratto.
Determinato il valore della partecipazione detenuta dal socio recedente, ai sensi dell’art. 2473, comma 4, c.c., “il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso […] può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482”; qualora il rimborso non possa avvenire con le modalità suindicate, “la Società viene posta in liquidazione”.
Infine, l’art. 2473, comma 5, c.c. statuisce che “il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società”.
Quindi, stando al tenore letterale della norma, a seguito dello scioglimento della Società, se non si è ancora proceduto alla liquidazione della quota del socio il recesso viene meno ed il socio receduto non ha diritto al rimborso del valore della quota di partecipazione, essendo coinvolto nella procedura di liquidazione della Società al pari degli altri soci.
Tale ricostruzione, però, non è unanime, posto che non mancano orientamenti in dottrina ed in giurisprudenza i quali, facendo leva sulla natura della dichiarazione di recesso quale atto unilaterale recettizio, sostengono che il diritto del socio alla liquidazione della quota configura un diritto di credito immediatamente esigibile (o, quantomeno, esigibile in seguito alla relativa quantificazione).
2. La soluzione nelle Società per Azioni e nelle Società di persone.
Per le Società di persone e le Società per Azioni non si pongono particolari problemi.
In merito alle prime l’art. 2289 c.c. dispone che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota”. A differenza della disciplina, ben più articolata, prevista per le Società di capitali, nelle Società di persone non è procedimentalizzato l’iter di recesso, né si individua il soggetto tenuto a corrispondere la somma rappresentativa del valore della “quota”, né è prevista la facoltà di paralizzare in diritto di recesso. Tale circostanza si spiega tenendo conto della differenza tra le Società di persone, non dotate di personalità giuridica, e le Società di capitali, che invece ne sono dotate. Si pensi, infatti, che per le Società di persone non è previsto alcun obbligo di istituire un “capitale sociale” minimo all’atto di costituzione in quanto l’elemento personale prevale su quello patrimoniale, tanto che i soci sono garanti, mediante il proprio patrimonio, delle obbligazioni assunte dalla Società, il che rende estremamente labile la separazione tra quest’ultima ed i soci. Per tali ragioni, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “secondo lo stabile insegnamento di questa Corte, da ultimo ribadito da Cass., Sez. 1, 8/03/2013, n. 5836, ‘il recesso da una Società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla Società, perde lo “status socii” nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota’. Come è noto infatti, trattandosi di una dichiarazione recettizia, a cui si rende applicabile l’articolo 1334 c.c., la dichiarazione di recesso del socio produce i suoi effetti nel momento in cui la volontà del socio di sciogliersi dal vincolo societario viene portata a conoscenza della Società (Cass., Sez. 1, 24/09/2009, n. 20544), di modo che a seguito di essa, il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla posizione del recedente, che perde la qualifica di socio, cessa di essere obbligato in relazione alle future obbligazioni che dovessero gravare sulla Società (articolo 2290 c.c.) e diviene titolare nei confronti di questa di un diritto di credito alla liquidazione della quota (Cass., Sez. 1, 23/10/2001, n. 22574)” (Corte di Cassazione, Sez. VI, Ord. n. 21036 in data 11.09.2017).
In relazione alle Società per Azioni, l’art. 2437-bis c.c., in modo speculare all’art. 2473 c.c., dispone che “il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società”. Senonché, il legislatore ha predeterminato un termine massimo entro il quale la Società può deliberare lo scioglimento paralizzando il recesso e, quindi, il diritto alla liquidazione delle azioni possedute dal socio receduto[3]. Questa peculiarità, se letta congiuntamente al successivo art. 2437-quater c.c., il quale consente il collocamento delle azioni mediante acquisto da parte della Società medesima in deroga ai limiti previsti dall’art. 2357 c.c., in tema di acquisto di azioni proprie, comporta che il diritto del socio al pagamento del valore delle azioni si cristallizzi decorsi i 90 giorni dalla dichiarazione di recesso. In proposito, la giurisprudenza ha sostenuto che “nelle Società per azioni, il credito relativo alla liquidazione della quota del socio receduto, essendo liquido ed esigibile, è per ciò solo idoneo a produrre interessi di pieno diritto, a norma dell’art. 1282 c.c., comma 1, senza necessità di alcun atto di messa in mora” (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 5548 del 19.03.2004).
3. Il problema nelle Società a Responsabilità Limitata:
orientamenti giurisprudenziali.
La giurisprudenza in materia di recesso del socio di una S.r.l. è scarsa e riguarda per lo più la legittimità del recesso esercitato nel caso concreto dal socio oppure la problematica, in parte connessa a quella di cui si discute, relativa al periodo di efficacia del recesso ed all’eventuale conservazione dello status socii in seguito al relativo esercizio[4].
Invece, non sono risolutive le pronunce giurisprudenziali sul tema del diritto vantato dal socio in seguito all’esercizio del diritto di recesso; in proposito, è possibile richiamare due diversi orientamenti:
- un primo che, in soluzione di continuità con la giurisprudenza in tema di Società per Azioni e per le Società di persone, ritiene quello vantato dal socio receduto un vero e proprio diritto di credito immediatamente esigibile;
- un secondo che, evidenziando la peculiare disciplina della Società a Responsabilità Limitata, ritiene quello del socio receduto, in un certo senso, un’aspettativa non garantita alla liquidazione della quota, poiché condizionata al verificarsi (o meglio, al non verificarsi) di determinate circostanze.
3.1. Il diritto alla liquidazione della quota come diritto di credito.
Coerente con il primo orientamento è una recente pronuncia con la quale la Corte di Cassazione[5] si è occupata della questione avente ad oggetto l’opposizione presentata dal socio receduto avverso il decreto con il quale il Tribunale ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, ammettendo il credito insinuato dell’opponente con riserva. In particolare, l’opponente ha contestato la decisione del Tribunale di riconoscere al “credito da recesso” natura postergata, ai sensi dell’art. 2467 c.c., rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali.
In proposito la Suprema Corte ha ricordato che “in materia di finanziamento dei soci, l’art. 2467c.c., comma 1, parla espressamente di rimborso ‘postergato’ rispetto agli ‘altri creditori’, espressione utilizzata per indicare il meccanismo della posposizione del diritto a quelli altrui, non per alludere al momento dell’effettivo concorso procedimentalizzato delle pretese creditorie (Cass. 12994/2019)”, in quanto la postergazione opera già durante la vita della Società, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del “finanziamento” sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.
Pertanto, “la Società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del ‘finanziamento’, in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società”; lo stato di eccessivo squilibrio nell’indebitamento o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, prevista dall’art. 2467, comma 2, c.c., è fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della Società.
Quindi, la Corte osserva come “l’esistenza e persistenza del rapporto sociale rappresenta il presupposto principale per l’ insorgenza del credito da finanziamento, ai sensi del richiamato art. 2467c.c., mentre, al contrario, il diverso credito da liquidazione della quota, nascente dal recesso del socio dal contratto sociale, poggia sul fatto diverso (ed opposto) dello scioglimento del vincolo sociale, né potendosi applicare al secondo il disposto normativo di cui all’art. 2467c.c. in termini analogici, come sembra prospettare il provvedimento impugnato nella sua complessiva architettura argomentativa”.
In merito all’argomento in esame, la Corte, richiamando alcuni precedenti in tema di Società di persone, aderisce alla tesi della perdita “immediata” della qualità di socio a seguito del recesso in quanto costituisce “atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla Società, perde lo ‘status socii’ nonché il diritto agli utili”. Quindi, al momento del recesso, il socio diventerebbe terzo rispetto alla Società, vantando un diritto di credito nei confronti di quest’ultima.
In definitiva la Corte, evidenziando l’autonomia del “credito da recesso” rispetto al finanziamento soci, censura il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale accosta il primo alla “quota del patrimonio sociale destinato a fungere da garanzia per tutti i creditori sociali“.
Evidentemente tale pronuncia, che tratta solo incidentalmente del tema in esame, sconta la circostanza di occuparsi di una questione in cui la procedura di recesso del socio è già stata definita, tanto che si fonda sul presupposto per il quale il socio receduto “è stato ammesso come ‘creditore’ della Società fallita”. In altre parole, la Corte, non direttamente chiamata a statuire sulla qualificazione del diritto vantato dall’opponente, già accertato come “credito”, stabilisce correttamente la distinzione tra il finanziamento soci ed il diritto al rimborso della partecipazione sociale.
3.2. Il diritto alla liquidazione come un’aspettativa condizionata,
senza garanzia di risultato.
Come accennato, la disciplina in tema di recesso delle Società di capitali e, in particolare, delle Società a Responsabilità Limitata costituisce lex specialis rispetto alla disciplina che regola i rapporti credito/debito, peraltro contrapponendosi alla diversa disciplina prevista per le Società di persone.
Inoltre, si è già osservato che l’art. 2473 c.c. regola analiticamente le modalità di recesso ed i diritti spettanti al socio recedente, nonché i soggetti legittimati ad acquisire la quota di partecipazione e le relative modalità.
Inoltre, è notorio come il diritto di credito, che costituisce un diritto soggettivo relativo spendibile nei soli confronti del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, si caratterizzi per la presenza di un elemento oggettivo, ossia il credito, e un elemento soggettivo, ossia il creditore (soggetto attivo) ed il debitore (soggetto passivo).
Parte della dottrina e della giurisprudenza hanno sollevato il dubbio circa l’esistenza tanto della componente oggettiva quanto di quella soggettiva.
Sotto il primo profilo, avuto riguardo del tenore letterale della norma, l’art. 2473, comma 2, c.c., definisce quello del socio come il diritto al rimborso della partecipazione. Inoltre, la specialità della procedura indicata al successivo comma 3 evidenzia la ratio legis dell’istituto, diretta a rafforzare la differente posizione giuridica attribuita al socio recedente. Infatti, il diritto al rimborso è subordinato al verificarsi di una serie di condizioni, prima fra tutte il mancato scioglimento della Società, che può essere determinata per libera scelta della Società stessa ovvero in conseguenza dell’impossibilità di liquidare le quote sociali con la riduzione del capitale; infatti, quella prevista dall’art. 2473 c.c. costituisce una causa tipica di scioglimento delle Società di capitali espressamente prevista all’art. 2484, comma 1 n. 5, c.c.[6].
Sulla base di tali premesse, si è sostenuto che quello del socio recedente è qualificabile come un diritto ad ottenere una valutazione della propria quota e un’aspettativa, non garantita, sul risultato sperato; dopodiché, lo stesso si trova in una posizione di soggezione rispetto alla decisione degli altri soci di farsi carico, direttamente e/o indirettamente, della spesa, nonché alla situazione patrimoniale della Società: sarebbe confermato dal comma 5 dell’art. 2473 c.c. in base al quale “il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società”. La scelta del legislatore, quindi, sarebbe diretta a tutelare i diritti dei creditori sociali, i quali, nell’ipotesi di scioglimento, potranno soddisfare i propri crediti con prevalenza rispetto a tutti i soci, anche recedenti.
Sul punto, la giurisprudenza ha statuito che “stante il disposto delle norme su richiamate può, quindi, osservarsi che il sistema normativo non assicura al socio che esercita il recesso il conseguimento del risultato atteso, dal momento che durante l’iter che dovrebbe renderne effettiva l’uscita dalla Società possono sopravvenire alcuni eventi che incidono sull’efficacia della dichiarazione, quali, in primo luogo, lo scioglimento della Società. Secondo la dottrina la ratio alla base della richiamata regola che priva di efficacia il recesso in caso di revoca della delibera ed in caso di scioglimento della Società consiste nell’esigenza di garantire uno ius poenitendi alla Società. Si tratta, infatti, di un eccezionale favor per i soci di maggioranza, i quali possono «sterilizzare» il diritto dei soci di minoranza sulla base di una analisi dei costi e benefici o attraverso la revoca della delibera e, quindi, la prosecuzione dell’attività sociale, che evita l’esborso conseguente alla liquidazione del recedente, oppure attraverso lo scioglimento della Società, che pone tutti i soci, e non solo il recedente, in condizione di essere liquidati.
A seguito dello scioglimento, il socio receduto perde il diritto di conseguire il valore della propria quota, conservando solo, al pari di ogni altro socio ed in conformità con la disciplina della liquidazione, il diritto di partecipare alla distribuzione del residuo attivo in misura proporzionale alla propria partecipazione. Si afferma, infatti, in dottrina, che lo scioglimento trasforma ‘il diritto del socio receduto alla liquidazione separata della quota in diritto alla quota di liquidazione’” (Tribunale di Catanzaro, Sez. Spec. Imprese, Sent. n. 935/2023 in data 08.06.2023; nello stesso senso, Corte d’Appello di Milano, Sent. in data 21.04.2007).
Sotto il secondo profilo, durante la fase di recesso non è definito il soggetto debitore e, comunque, la possibilità che il medesimo si palesi è condizionata ed incerta. Infatti, l’obbligato al rimborso non coincide sic et simpliciter con la Società, la quale, invero, è chiamata a farsi carico del rimborso solo come extrema ratio, nella forma dell’utilizzo delle riserve ovvero della riduzione del capitale sociale, sempre che ve ne sia la volontà e la disponibilità. In quest’ultimo caso, peraltro, si dovrà tener conto, giusto l’espresso richiamo di cui all’art. 2473 c.c., di quanto disposto dall’art. 2482 c.c., il quale subordina la riduzione del capitale sociale all’iscrizione della decisione nel registro delle imprese, nonché al decorso di 90 giorni dall’iscrizione medesima al fine di consentire ad eventuali creditori di presentare opposizione. Naturalmente, la disciplina richiamata è posta a tutela dei creditori sociali, i quali potrebbero veder lesi i propri diritti da potenziali condotte illecite e/o fraudolente di soci e Società.
In proposito la giurisprudenza ha osservato che “il socio con la dichiarazione di recesso non perde automaticamente il suo status di socio acquisendo quello di creditore della Società, ma continua a far parte della Società finché non è conclusa tutta la fase di liquidazione della quota. Lo stesso socio recedente, pertanto, non assume la veste di creditore, non esistendo, in effetti, dall’altra parte una posizione debitoria predefinita nel quantum e nella individuazione dell’elemento soggettivo della obbligazione (Tribunale di Milano, Sent. in data 04.03.2024 – R.G. 47431/2021).
Il quadro normativo è completato dall’art. 2474 c.c., il quale, a differenza della corrispondente disciplina prevista per le Società per Azioni, dispone un divieto tassativo (avvalorato dalla locuzione “in nessun caso”) per la Società a responsabilità limitata “di acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero di accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione”. In quanto norma imperativa, l’eventuale negozio giuridico avente ad oggetto l’acquisizione diretta delle quote di un socio recedente da parte della Società, al di fuori delle ipotesi previste (riserve disponibili e/o riduzione del capitale sociale), sarebbe nullo. In altre parole, si verrebbe a verificare la circostanza, quantomeno anomala, per la quale il pagamento delle quote da parte della Società perfezionerebbe un negozio nullo e, quindi, inefficace ex tunc, suscettibile di impugnazione da parte di chiunque ne abbia interesse (in primis, i creditori sociali ed i soci superstiti).
Tale complessa ricostruzione sembra coerente anche con quanto previsto nella Relazione allo schema di D.Lgs. 366/2001, nella quale si osserva che “l’ultimo comma dell’art. 2473 trae la logica conseguenza dalla constatazione che nel caso concreto gli altri soci non intendono acquistare la partecipazione del socio receduto per il corrispettivo così determinato, non sono in grado di reperire un terzo a ciò disposto e neppure il rimborso è possibile utilizzando risorse disponibili della Società”. In tal caso, “il mercato stesso la giudica inefficiente [n.d.r. la Società] e ritiene che la sua messa in liquidazione non rappresenta una perdita per il sistema economico nel suo complesso” (estratto da “Relazione sulla riforma della disciplina delle Società d capitali e Società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”).
Studio Legale DAL PIAZ
[1] Si tratta, in particolare, di un’ipotesi di recesso esercitabile in ogni tempo dal socio di una Società contratta a tempo indeterminato, previo preavviso di almeno 180 giorni (art. 2473, comma 2, c.c.).
[2] Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 168/2003: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle Società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle Società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle Società costituite all’estero, ovvero alle Società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario […]”.
[3] Non mancano opinioni difformi in dottrina ed in giurisprudenza, in base alle quali la locuzione disgiuntiva “ovvero” sarebbe da intendere nel senso che il termine di 90 giorni sia circoscritto alla sola revoca della delibera legittimante il recesso e non anche alla messa in liquidazione della Società.
[4] L’argomento sarà oggetto di un successivo approfondimento.
[5] Corte di Cassazione, Sez. I, Ord. n. 30725 in data 06.11.2023;
[6] “Le Società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: […] 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473”.
