PARTNERSHIP

Descrizione dell'immagine

RILEVANZA PENALE DEGLI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 

Con la Sentenza n. 14964 del 11.04.2023 la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, affronta il tema della rilevanza dell’ampliamento della categoria degli interventi di manutenzione straordinaria a seguito delle modifiche al c.d. “Testo Unico Edilizia” introdotte dall’art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, del  D.L. n. 133 del 2014[1] ai fini della configurabilità dei reati urbanistici.

 La disciplina degli interventi edilizi e le relative sanzioni penali

È necessario, preliminarmente, esaminare le norme del D.P.R. n. 380/2001 (recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) che riguardano gli interventi edilizi e, in particolare, la manutenzione straordinaria degli immobili.

1) Ai sensi del novellato art. 3, comma 1, lett. b), gli interventi di manutenzione straordinaria sono “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2) Tali interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), “Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”.

3) Invece, l’art. 10, comma 1, lett. c), subordina all’ottenimento del permesso di costruire “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, , e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria”.

4) Rileva, poi, il disposto dell’art. 44, comma 1. lett. b), che sanziona penalmente (con “l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro”) l’esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso di costruire.

Invero, l’oggetto giuridico della tutela penale apprestata dalla predetta norma è l’esigenza di garantire il controllo pubblico preventivo sul territorio nazionale volto ad ottenere un corretto svolgimento dell’attività edilizia.

* * *

Quindi, dal combinato disposto dei citati articoli del “Testo Unico Edilizia” (T.U.E.), in caso di interventi edilizi possono verificarsi due ipotesi.

  1. Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile senza il preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b). Infatti, l’opera si configura come “intervento di ristrutturazione edilizia” che, ai sensi del citato art. 10, comma 1. lett. c), necessita il previo ottenimento del permesso di costruire.
  2. Invece, se l’intervento edilizio, ancorché consistente in frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere che comportano la variazione di superficie o del carico urbanistico, non modifica la volumetria complessiva dell’immobile e non ne muta la destinazione d’uso, ricade nella previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), il cui contenuto, si ripete, è stato ampliato dall’art. 17 comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, del L. n. 133 del 2014. Posto che ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del T.U.E. è esclusa la necessità di ottenere un titolo abilitativo per l’esecuzione di tali interventi edilizi, il mancato conseguimento del permesso di costruire non integra il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b).

 Il fatto

 A seguito della realizzazione di tramezzature non autorizzate, al fine di ricavare più stanze, nell’immobile di proprietà dell’imputato, il Tribunale di Padova aveva condannato quest’ultimo per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001.

Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, il vizio di violazione di legge, “perché si trattava di lavori per cui non erano necessarie autorizzazioni”.

La Suprema Corte, con la recente Sentenza n. 14964 in data 11.04.2023 ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ed ha annullato senza rinvio la statuizione impugnata perché il fatto non costituisce reato.

In particolare, la Corte ha accertato l’esecuzione nel caso specifico di lavori che hanno importato la creazione di una nuova stanza nell’immobile ottenuta dalla ripartizione di un vano, nonché l’effettuazione di modifiche anche all’impianto elettrico ed alla pavimentazione.

Tuttavia, “Tale tipologia di lavori non è assoggettata a permesso a costruire se non vi sia un mutamento della volumetria complessiva né dell’originaria destinazione d’uso dell’immobile. Sul punto merita, infatti, di essere ribadito quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte[2], per cui in tema di reati urbanistici, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 133 del 2014art. 17 comma 1 lett. b), n. 1 e 2, con v. in L. n. 164 del 2014, deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d’uso, non è più necessario il permesso di costruire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale DAL PIAZ

[1]Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2, del D.L 133/2014sono state apportate le seguenti modificazioni al D.P.R. n. 380/2001: “all’articolo 3 (L), comma 1, lettera b):
1) le parole: “i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari” sono sostituite dalle seguenti:la volumetria com-plessiva degli edifici”;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo:
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso;”.
[2]Ex multis, Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 31618/2015

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy